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La responsabilità fiscale della società beneficiaria nella scissione: profili sistematici e implicazioni operative alla luce dell’ordinanza n. 26784/2025

Nella scissione societaria la responsabilità fiscale della beneficiaria si estende integralmente ai debiti tributari anteriori, a prescindere dal valore del patrimonio trasferito, in deroga al limite proporzionale previsto in ambito civilistico. L’ordinanza della Cassazione. n. 26784/2025 ribadisce che la cartella di pagamento può essere il primo atto notificato alla beneficiaria, senza necessità di previa notifica dell’avviso di accertamento. Ne consegue la necessità di una due diligence fiscale approfondita e di adeguati meccanismi contrattuali di allocazione interna del rischio.

Aspetti preliminari

La scissione societaria è sempre più utilizzata quale strumento di riorganizzazione aziendale, sia in contesti di sviluppo che in situazioni di riequilibrio o ridimensionamento. Il suo impiego riguarda gruppi strutturati, PMI familiari, imprese chiamate a governare passaggi generazionali o realtà economiche che intendono separare attività eterogenee per migliorare efficienza e controllo gestionale. La percezione diffusa è che la scissione sia un’operazione neutrale, in quanto non altera la somma complessiva del patrimonio del soggetto o dei soggetti coinvolti, ma si limita a redistribuirlo in funzione degli obiettivi strategici perseguiti.

Questa neutralità, tuttavia, riguarda solo la dimensione contabile dell’operazione. Sul piano giuridico, la scissione comporta la riallocazione di posizioni soggettive complesse, incluse passività potenziali e rapporti obbligatori ancora in via di definizione. È proprio sul terreno tributario che questa dinamica mostra la sua maggiore rilevanza. Il debito fiscale, infatti, può essere già certo oppure soltanto potenziale: può derivare da verifiche o controlli in corso, da valutazioni di elementi reddituali non ancora cristallizzati in un avviso di accertamento o da controversie la cui definizione potrebbe intervenire anche molti anni dopo la conclusione dell’operazione.

Da ciò discende che la scissione può trasferire non solo debiti già accertati, ma anche debiti futuri derivanti da fatti economici passati. È questo il punto che rende la responsabilità della beneficiaria particolarmente delicata: il debito può esistere senza essere ancora “visibile”.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26784/2025 offre una risposta precisa: la responsabilità della beneficiaria per i debiti fiscali anteriori alla scissione è solidale e illimitata, mentre nel diritto civile opera una responsabilità limitata al patrimonio trasferito.

Attenzione: L’apparente neutralità della scissione non deve indurre a sottovalutare l’esistenza di passività fiscali latenti, spesso non immediatamente rilevabili dai documenti contabili. La riorganizzazione societaria può infatti comportare il trasferimento alla beneficiaria di debiti tributari “in formazione”, la cui emersione e accertamento possono avvenire anche a distanza di anni

La responsabilità civilistica: proporzione tra patrimonio e debito

L’articolo 2506-quater, comma 3, del codice civile stabilisce che ciascuna società partecipante alla scissione risponde dei debiti della scissa, ma nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto. Questa previsione indica con chiarezza che, sul piano civilistico, la responsabilità non è illimitata, ma correlata alla quota di patrimonio trasferita: tanto patrimonio passa, tanta responsabilità segue. Il criterio è quindi quello della proporzione.

Per comprendere appieno la portata di questo limite, è utile soffermarsi sulla logica che lo sorregge. La scissione, in quanto operazione di riorganizzazione, non mira a creare nuovo valore, bensì a redistribuire quello esistente. Se la beneficiaria potesse essere chiamata a rispondere senza limite dei debiti anteriori, l’operazione potrebbe diventare uno strumento in grado di alterare l’equilibrio dei rapporti giuridici esistenti, scaricando su un soggetto terzo obbligazioni a cui esso non aveva contribuito. Il legislatore civile ha quindi voluto impedire che la scissione rappresenti un mezzo per trasferire rischi in modo incontrollato.

Questo limite, inoltre, svolge una funzione di tutela dell’affidamento nei rapporti tra imprese. Se la responsabilità civilistica fosse illimitata, ogni operazione di scissione porterebbe con sé un’incertezza economica difficilmente calcolabile, con effetti negativi sulla bancabilità delle operazioni, sulla continuità contrattuale e sulla valutazione economica delle partecipazioni.

Di conseguenza, nel perimetro civilistico, la cornice della responsabilità è quantificabile e controllabile e corrisponde al valore del patrimonio trasferito. Tuttavia, questo assetto di equilibrio non trova riscontro in ambito tributario, dove entrano in gioco esigenze pubblicistiche che prevalgono sulla simmetria patrimoniale tra soggetti privati.

Attenzione: In ambito civilistico la responsabilità della beneficiaria è calibrata sul valore effettivamente trasferito, riflettendo un rapporto diretto tra patrimonio e debito. Si tratta di un limite funzionale a preservare l’equilibrio tra le parti coinvolte e a impedire che la scissione diventi uno strumento di trasferimento arbitrario di rischi

La disciplina tributaria: responsabilità solidale e illimitata

Sul piano fiscale, infatti, opera una disciplina diversa. L’articolo 173, commi 12 e 13 del Tuir stabilisce che la beneficiaria risponde in solido per imposte, interessi e sanzioni relative a periodi di imposta anteriori alla scissione, senza alcuna soglia di valore. Non solo: l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 estende la responsabilità anche alle violazioni già “commesse” ma non ancora formalizzate, cioè anche alle passività latenti.

Ciò significa che la beneficiaria non risponde solo di ciò che è certo, ma anche di ciò che può emergere in seguito in relazione a fatti economici precedenti. È una responsabilità che non si misura in base al patrimonio trasferito, ma in base al tempo di insorgenza del debito.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2018 ha confermato che questa scelta non viola né la capacità contributiva né la ragionevolezza, poiché il credito tributario non tutela un interesse individuale ma un interesse collettivo. Il legislatore ha quindi consapevolmente privilegiato la tutela del credito erariale rispetto alla simmetria patrimoniale che domina l’ambito civilistico.

Questo significa, per il professionista, che la valutazione del rischio fiscale non può essere fatta sulla base del bilancio. Bisogna invece interrogarsi su:

  • periodi ancora accertabili;
  • possibili rilievi non contestati;
  • prassi operative aziendali reiterate;
  • rischi insiti nell’attività svolta.

La responsabilità tributaria è pertanto ancorata al periodo d’imposta a cui i debiti si riferiscono, ossia a fatti anteriori alla scissione e non al valore economico del patrimonio trasferito.

Attenzione: In ambito tributario, la responsabilità della beneficiaria non segue la logica della proporzione patrimoniale, ma quella della continuità temporale del debito: risponde di tutte le obbligazioni fiscali riferibili a periodi anteriori, comprese quelle ancora latenti. Ciò impone al professionista una valutazione preventiva approfondita, perché il rischio fiscale non coincide con quanto emerge dal bilancio, ma con quanto può ancora emergere nel corso del tempo.

La notifica degli atti: la cartella di pagamento come primo atto

Una delle questioni più rilevanti in contenzioso riguarda la notifica dell’avviso di accertamento. La beneficiaria può sostenere di non averne avuto conoscenza e dunque eccepire l’illegittimità della cartella?

La risposta, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione. n. 26784/2025, è negativa.

La Corte ha precisato che l’avviso destinato originariamente alla scissa esplica effetti anche nei confronti della beneficiaria, la quale può essere direttamente destinataria della cartella di pagamento, senza che sia necessaria una sua rinnovata notificazione. La base normativa è rappresentata dall’articolo 173, comma 13 del Tuir, che riconosce alla beneficiaria la facoltà di accedere agli atti del procedimento relativo alla scissa, senza che l’Ufficio sia tenuto a ulteriori formalità di comunicazione. Tale approccio si inserisce nel solco giurisprudenziale già tracciato dalle pronunce della Corte di Cassazione n. 32469/2022, n. 16710/2019, n. 31591/2018, secondo cui il diritto di difesa rimane integro, potendo la beneficiaria esaminare gli atti e contestare nel merito la pretesa in sede di impugnazione della cartella.

Per il professionista questo significa una cosa sola: le difese fondate su vizi formali della notifica non sono decisive. Ciò che conta realmente è il merito.

Attenzione: La responsabilità della beneficiaria, in ambito tributario, è solidale e illimitata: non si misura sul valore del patrimonio trasferito, ma sul profilo temporale del debito, riferito a periodi anteriori alla scissione, comprese le passività latenti. Ne discende che la difesa va impostata sul merito della pretesa, poiché la cartella può legittimamente costituire il primo atto notificato alla beneficiaria

Impatto professionale: la due diligence fiscale come presidio

Poiché la responsabilità della beneficiaria è illimitata, la fase decisiva dell’operazione non è tanto la redazione dell’atto di scissione, quanto il lavoro preparatorio che precede la sua formalizzazione. È in questo momento che il professionista deve valutare se l’operazione sia sostenibile e quale sia il livello di esposizione fiscale latente. In altri termini, la scissione non si “fa” al momento della stipula, ma si costruisce prima, nella raccolta delle informazioni e nella mappatura dei rischi.

La due diligence fiscale non può limitarsi alla verifica contabile dei carichi risultanti a ruolo. È necessario procedere a una ricostruzione completa e ragionata degli anni ancora accertabili, tenendo conto dei termini decadenziali e delle modalità con cui, nella pratica, l’Amministrazione finanziaria conduce l’attività ispettiva nei diversi settori economici. Occorre quindi esaminare eventuali verifiche già svolte negli anni precedenti e il loro esito, valutare contestazioni in corso, individuare rilievi già verbalizzati ma non ancora sfociati in un atto impositivo, nonché approfondire la presenza di aree operative o modalità di gestione fiscale che potrebbero prestarsi a future contestazioni.

La valutazione deve essere sostanziale, cioé rivolta a comprendere come l’impresa ha operato e quali profili possano risultare critici alla luce dell’evoluzione interpretativa e della prassi dell’Amministrazione. Talvolta, infatti, il rischio non risiede in una violazione evidente, ma in scelte gestionali ripetute nel tempo, in politiche di valutazione o classificazione, in forme di compensazione o in operazioni straordinarie pregresse suscettibili di riqualificazione.

Una volta individuato il rischio, la tutela economica si gioca sul piano interno. In questa prospettiva assumono rilievo i patti di manleva, gli obblighi informativi continuativi, le clausole che regolano il diritto di regresso e le previsioni di fondi di garanzia o di ritenute sul conguaglio. Si tratta di strumenti che non eliminano la responsabilità verso l’Erario, ma ne permettono la gestione in termini di riequilibrio tra le società coinvolte, evitando che la beneficiaria sopporti da sola un onere non correlato all’attività da essa effettivamente svolta.

Il principio operativo può essere riassunto con una formula tanto semplice quanto decisiva: il rischio fiscale non si elimina ex post, ma si governa ex ante. Una scissione preparata con una due diligence superficiale trasferisce non solo patrimoni e rapporti giuridici, ma anche conflitti futuri; una scissione preparata con metodo e profondità riduce sensibilmente l’area di incertezza e consente una distribuzione del rischio coerente con la logica dell’operazione.

Attenzione: L’effettiva sostenibilità della scissione si gioca nella fase preliminare, quando si individuano e si misurano le passività latenti prima che diventino debiti esigibili. Senza una due diligence fiscale profonda e mirata, la beneficiaria non acquisisce solo asset, ma rischi, che conseguentemente si possono tradurre in contenzioso

Considerazioni conclusive

La scissione non è un’operazione “neutrale” sotto il profilo fiscale. Se sul piano civilistico opera il principio della proporzione, che limita la responsabilità della beneficiaria al valore del patrimonio trasferito, sul piano tributario prevale invece il criterio della solidarietà illimitata, che si estende a tutti i debiti fiscali riferibili a periodi anteriori all’operazione, indipendentemente dal valore degli asset ricevuti. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26784/2025 conferma che la cartella di pagamento può essere il primo atto indirizzato alla beneficiaria e che la difesa deve essere articolata sul merito della pretesa tributaria, e non su aspetti formali legati alla notifica dell’avviso di accertamento.

Ne deriva una conseguenza imprescindibile per il professionista: la scissione non è un atto, ma un processo, in cui la fase istruttoria e la valutazione preventiva assumono un ruolo centrale. La capacità di individuare, misurare e contrattualizzare il rischio fiscale prima dell’operazione costituisce la condizione per evitare che la beneficiaria si trovi esposta a passività inattese, spesso di importo rilevante e riferite a fatti economici non riconducibili alla propria gestione.

In definitiva, la scissione è uno strumento efficace di riorganizzazione, ma il suo successo dipende dalla consapevolezza con cui viene progettata. La mancata valutazione preventiva del rischio comporta che l’onere tributario, ove emergente, si trasferisca integralmente sulla beneficiaria nella fase esecutiva.

di Roberto Bianchi

TAG CassazioneResponsabilità FiscaleScissione societaria