
L’attività di amministratore di una società esercente attività d’impresa può essere remunerata attraverso la corresponsione di un compenso riconducibile ai redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (co.co.co.), oppure al reddito di lavoro autonomo, laddove la mansione di amministratore rientri nell’oggetto dell’attività professionale svolta essendo per essa necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata.
Anche nei casi in cui il compenso dell’amministratore assuma la natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, il periodo d’imposta di deducibilità va individuato in applicazione del principio di cassa.
Normativa e prassi
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