Il contrasto all’evasione fiscale rappresenta una delle tradizionali funzioni dell’apparato amministrativo di qualsiasi Stato che viene espletata attraverso l’attività di controllo e verifica.
A tal fine, assume un ruolo fondamentale la fase preliminare della selezione dei contribuenti da assoggettare a controllo e verifica che avviene, oltre che sulla scorta di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella convenzione siglata con l’Agenzia delle Entrate, anche mediante l’ausilio di apposite banche dati.
L’attività di intelligence preparatoria al controllo fiscale
L’attività preparatoria al controllo fiscale può essere definita a tutti gli effetti una vera e propria attività di intelligence. La scelta nominativa del contribuente da assoggettare a controllo fiscale viene, infatti, effettuata a livello locale sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Guardia di Finanza, sulla scorta di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché sulla base di elementi che evidenzino una potenziale pericolosità fiscale del contribuente, anche mediante l’ausilio di apposite banche dati.
Una volta effettuata ed individuata la scelta nominativa dei contribuenti da sottoporre a controllo, gli organi ispettivi redigono un apposito “documento di programmazione”, con cui vengono stabilite le priorità delle verifiche programmate.
In ogni caso, l’esistenza di questo “documento di programmazione” non preclude la possibilità di effettuare verifiche non programmate, a condizione che sussistano però motivate ragioni che richiedano un’azione immediata.
Infatti, accanto alle liste di selezione dalle quali gli uffici dell’Amministrazione finanziaria traggono i nominativi dei contribuenti da verificare, vengono generalmente create altre liste di nominativi derivanti da altre fonti di innesco laddove vengono peraltro effettuate:
- analisi fiscali per singoli ambiti territoriali, con contestuale acquisizione, anche dalla stampa locale specializzata, di elementi conoscitivi sull’andamento dell’economia da confrontare con le risultanze di ordine fiscale e con quelle desumibili dal sistema informativo, al fine di rilevare eventuali marcate divergenze;
- sistematiche interrogazioni degli atti del registro al fine di ottenere direttamente via terminale, sulla base di dati forniti dagli Uffici al sistema centrale, elenchi di soggetti che hanno stipulato atti riferiti a particolari negozi giuridici o superiori ad una determinata soglia di valore.
Alla luce poi dei risultati di questa attività, viene operata la scelta nominativa dei contribuenti da sottoporre a verifica fiscale.
Attenzione: L’attività preliminare di selezione dei soggetti da assoggettare a controllo avviene anche mediante l’ausilio di apposite banche dati, oltre che sulla scorta di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella convenzione siglata con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, quali ad esempio, solo per citarne alcune:
- la banca dati “RADAR – RICERCA E ANALISI DECISIONALE PER L’ACERTAMENTO DEI REDDITI” un archivio informatico riservato che contiene tutte le informazioni relative ai contribuenti che presentano le dichiarazioni fiscali;
- banca dati “E.T. – EVASORI TOTALI” utilizzata per selezionare soggetti che non hanno presentato dichiarazioni, ma per i quali risultano indizi di attività.
- L’espletamento delle attività di controllo mediante accessi
Alla luce del vigente ordinamento, si ha un sistema di potestà di controllo che si articola in tre aree principali:
- interventi diretti presso luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero presso luoghi adibiti ad uso promiscuo, ovvero presso abitazioni private;
- richieste di informazioni o documenti ovvero inviti a comparire rivolti al soggetto sottoposto a controllo;
- richieste di informazioni o documenti a enti e organismi qualificati ovvero a soggetti diversi da quelli sottoposti a controllo.
La scelta di una modalità di controllo rispetto all’altra è rimessa alla discrezionalità dell’organo di controllo.
Soffermandoci in questa sede solo sull’accesso (il cui principale riferimento normativo è rappresentato dagli articoli 52 del D.P.R. n. 633/72 e 33 del D.P.R. n. 600/73), è possibile affermare che tale tipologia di controllo consiste nel potere di entrare in un luogo e soffermarvisi in esso, anche senza o contro il consenso di colui che ha la disponibilità al fine di eseguire tutte le operazioni ispettive.
Esso rappresenta un atto strumentale ad un procedimento – quello di accertamento – molto più ampio.
In ogni caso, occorre precisare che nel vigente ordinamento non esiste una disposizione normativa che autorizzi, al pari di quanto avviene in altri Stati, il preventivo avviso al contribuente sul controllo da esperire. Pertanto, le disposizioni interne degli organismi di controllo prescrivono modalità procedurali tali da garantire l’effetto sorpresa.
Le operazioni di accesso devono essere, in ogni caso, descritte nel processo verbale di verifica giornaliero che rappresenta l’atto in cui, quotidianamente, i verificatori documentano l’attività svolta.
Il processo verbale di verifica, così come l’eventuale processo verbale di accesso quando sussiste l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, deve essere consegnata in copia al soggetto controllato, così come pure il provvedimento di autorizzazione con l’elenco dei verificatori.
Durante l’accesso, il soggetto controllato, titolare di reddito di impresa o di lavoro autonomo, viene invitato ad esibire tutti i libri e le scritture contabili.
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