
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.32742/2025, ha confermato che, in tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante.
Utili extracontabili e imputazione ai soci: i principi della Cassazione
Come è noto, le società di persone non costituiscono un autonomo soggetto passivo d’imposta, ma sono assunte alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del reddito, che viene attribuito direttamente ai soci, indipendentemente dalla sua percezione, al termine dell’esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili. E la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201/2020, ha altresì escluso che si possa parlare di presunzione di distribuzione degli utili, in quanto la previsione del comma 1, dell’articolo 5, del Tuir, nello stabilire che l’imputazione avviene “indipendentemente dalla percezione“, individua un meccanismo d’imputazione di ciò che è stato assunto dal legislatore come reddito prodotto, senza, invece, “presumere” la distribuzione dello stesso.
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