
La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-527/24, chiarisce che il diritto al rimborso IVA, espressione del principio di neutralità, non può essere negato per meri vizi formali derivanti da malfunzionamenti tecnici non imputabili al contribuente. L’amministrazione dello Stato che deve provvedere al rimborso è tenuta, in forza del principio di buona amministrazione, a segnalare il problema e a consentire al soggetto passivo di porvi rimedio. Il giudicato nazionale, infine, non può cristallizzare un’interpretazione del diritto UE rivelatasi erronea, pena la violazione del principio di effettività.
Rimborso IVA e malfunzionamenti tecnici: i principi affermati dalla Corte UE
Con la sentenza del 12 marzo 2026, causa C-527/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il diritto unionale – in particolare, i principi di neutralità dell’IVA, proporzionalità e buona amministrazione – osta a una normativa nazionale che privi un soggetto passivo del diritto al rimborso IVA e del connesso accesso alla giustizia a causa di un mero malfunzionamento tecnico, non imputabile al contribuente, verificatosi nella trasmissione della relativa istanza.
La vicenda in esame riguardava una società francese che aveva presentato all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato una domanda di rimborso IVA, relativa a operazioni realizzate in Italia nell’anno 2015. L’istanza era stata trasmessa telematicamente all’Amministrazione finanziaria italiana – ossia il Centro Operativo di Pescara (COP) – ma il file elettronico utilizzato per la trasmissione risultava illeggibile per via di errori tecnici. Pur essendo la richiesta regolarmente presentata, essa non veniva esaminata dall’Ufficio italiano.
Ritenendo che fosse dinanzi a un silenzio-rifiuto, la società adiva il giudice tributario ottenendo una pronuncia favorevole in primo grado. Al contrario, i giudici di secondo grado, a seguito di appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, escludevano l’esistenza stessa dell’originaria richiesta di rimborso, negando anche la formazione di un diniego tacito impugnabile; tale decisione veniva confermata anche dalla Corte di cassazione. Sulla base del giudicato formatosi su tale pronuncia, l’Amministrazione aveva poi emesso una cartella di pagamento al fine di recuperare le somme nel frattempo rimborsate. La società decideva quindi di impugnare questo nuovo atto.
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