Per i contribuenti che hanno in corso rateazioni dei cosiddetti “avvisi bonari” (sia a seguito di liquidazione automatica ex articolo 36-bis e/o articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e/o articolo 54-bis e/o articolo 54-ter del D.P.R. n. 633/72), presso l’Agenzia delle Entrate è sempre opportuno, ove possibile, non decadere e pagare l’eventuale rata non versata entro il termine (trimestre) della rata successiva al fine di:
- scongiurare un aggravio di costi in termini addebito di sanzioni per tardivo versamento in misura piena parametrate al residuo ancora dovuto a titolo di imposta;
- evitare l’eventuale configurazione e conseguente punibilità del reato di omesso versamento IVA ex articolo 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 nel caso di debito residuo (per ciascuna dilazione decaduta) complessivamente superiore a 75.0000,00 euro;
- evitare l’eventuale configurazione e conseguente punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex articolo 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 nel caso di debito residuo (per ciascuna dilazione decaduta) complessivamente superiore a 50.000,00 euro.
Premessa
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3-bis del D. Lgs. n. 462/97, gli importi richiesti mediante il cosiddetto “avviso bonario”, sia a seguito di liquidazione automatica ai sensi degli articoli 36-bis e/o 36-ter del D.P.R. n. 600/73 e/o 54-bis e/o 54-ter del D.P.R. n. 633/72, possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali di pari importo.
Affinché la dilazione sia accordata, la prima rata deve essere versata:
- entro 30 giorni dalla comunicazione bonaria, per le comunicazioni elaborate sino al 31 dicembre 2024;
- entro 60 giorni dalla comunicazione bonaria, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche del D. Lgs. n. 108/2024.
In base a quanto stabilito dall’articolo 7-quater, comma 17 del D.L. n. 193/2016, il predetto termine di 30 o 60 giorni, con riferimento al solo pagamento della totalità degli importi o della prima rata, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi da dilazione “calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione”, attualmente dovuti nella misura del 3,5% annuo ex articolo 6 del Decreto Ministeriale 21 maggio 2009.
Attenzione: A differenza di quanto previsto normativamente per la dilazione dei ruoli ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/73 presso l’Agenzia delle entrate Riscossione, non è ammessa alcuna proroga della dilazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, così come stabilito dall’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30/60 giorni dall’avviso bonario o di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella successiva comporta:
- la decadenza dal beneficio della rateazione
e
- la successiva iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Attenzione: Secondo quanto stabilito dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30/60 giorni dall’avviso bonario o di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella successiva comporta:
- la decadenza dal beneficio della rateazione
e
- la successiva iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
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