
La Dichiarazione dei Redditi rappresenta un momento cruciale nel calendario fiscale aziendale. In prossimità dell’invio è fondamentale effettuare una serie di controlli finali per garantire la correttezza dei dati. In tale sede ci soffermeremo sui controlli previsti per il modello dichiarativo delle Società di Capitali.
Premessa
In un panorama in continua evoluzione, il rispetto di una corretta e consapevole predisposizione delle Dichiarazioni fiscali rappresenta un dovere fondamentale per la gestione dell’attività. Inoltre, effettuare una verifica formale, oltre che meramente riconciliativa delle imposte, può fare la differenza per il contribuente anche sotto il profilo sanzionatorio.
La Dichiarazione dei Redditi delle Società di capitali richiede la compilazione di quadri e prospetti contenenti una serie di elementi ed informazioni che non incidono sul calcolo delle imposte, e in quanto tali vengono spesso completati in prossimità dell’invio, il cui termine per i soggetti con esercizio solare è previsto per il 31 ottobre 2025, decorso il quale la dichiarazione sarà tardiva, ma ancora valida, se presentata entro 90 giorni, superati i quali sarà considerata “omessa”.
Il frontespizio
Il primo dei controlli è la verifica anagrafica e la corretta attribuzione del modello. È utile accertarsi dei dati inseriti nel frontespizio, quali il tipo di dichiarazione presentata (ordinaria, correttiva nei termini o integrativa), i dati della società, i dati del rappresentante firmatario della dichiarazione, la firma della dichiarazione e i quadri compilati, il visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno alla presentazione telematica.
Le tipologie di dichiarazione
Dopo la trasmissione della dichiarazione ordinaria, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione. In tal caso, dovrà essere barrata la casella:
- “Correttiva nei termini se la dichiarazione è trasmessa entro il termine ordinario in sostituzione di quella già precedentemente inviata. In ipotesi di invio il 20 ottobre 2025, il contribuente ha quindi la possibilità di inviare una correttiva entro il termine ultimo del 31 ottobre 2025.
- “Dichiarazione Integrativa” se la dichiarazione va a modificare quella originaria, ma è presentata oltre il termine naturale. In via generale, la casella da utilizzare in questo caso è la prima riportata sul frontespizio; la seconda casella va barrata al solo fine di variare l’originaria richiesta di rimborso in richiesta di utilizzo in compensazione e la terza per correggere errori contabili di competenza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Per quanto attiene i dati relativi alla società, va verificato che la denominazione sociale riportata sia quella risultante dall’atto costitutivo senza abbreviazioni, dato accertabile anche attraverso una visura camerale aggiornata.
Va verificata la correttezza della data di approvazione del bilancio indicata, del termine statutario per l’approvazione, tenendo conto anche dell’avvenuta fruizione del maggior termine di 180 giorni (in luogo del termine ordinario di 120 giorni), nonché il periodo di imposta che interessa. Ipotizzando quindi che l’approvazione del bilancio sia avvenuta il 20 aprile 2025 con termine statutario al 30 aprile 2025, va indicata la prima come data di approvazione effettiva e la seconda come data di approvazione statutaria. In caso di proroga motivata a 180 giorni, approvando il bilancio il 10 giugno 2025 si indicherà come data effettiva il 10 giugno 2025 e termine statutario il 30 giugno 2025.
Vanno controllati inoltre i dati inseriti circa la natura giuridica e lo stato della società, sia essa in un periodo normale di attività, in liquidazione, fallimento oppure estinta.
Rilevante è l’indicazione del rappresentante legale in carica al momento della trasmissione e che sottoscriverà la dichiarazione, in quanto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale l’obbligo dichiarativo ha natura personale e come tale il relativo onere non è delegabile a terzi. Pertanto, l’eventuale affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il rappresentante legale dalla responsabilità penale per i delitti dichiarativi. Nel caso di delega ad un soggetto diverso per l’espletamento degli adempimenti tributari, la responsabilità dichiarativa investe in prima battuta il delegato, fermo restando che altri soggetti diversi possano concorrere nel reato
Si ricorda che la dichiarazione va sottoscritta anche dal soggetto che effettua la revisione contabile, anche se non è più in carica al momento di presentazione della dichiarazione. Nessun obbligo al riguardo è quindi configurabile in relazione all’organo di revisione di nuova nomina.
Il quadro RO
Nel quadro RO devono essere riportati i dati degli amministratori, diversi dal soggetto indicato nel frontespizio e se nominati, i componenti del collegio e l’organo di controllo.
In questo caso il modello va rivisto alla luce di una recente visura per appurare la corrispondenza dei dati inseriti; in particolare, per gli amministratori devono essere riportati: i dati anagrafici, il codice fiscale e la qualifica (socio amministratore o amministratore non socio).
Il quadro RF
Il quadro RF che raccoglie il reddito d’impresa realizzato nel periodo d’imposta dalla società, apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel Tuir deve essere riconciliato con le voci di contabilità.
In questo contesto si evidenzia che il rigo RF55 (Altre variazioni in diminuzione) è stato aggiornato con l’aggiunta di due ulteriori codici, per accogliere la maxideduzione del costo del personale di nuova assunzione: il codice 66 che accoglie la maggiorazione del 20% del costo riferibile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e il codice 67 che accoglie la maggiorazione è incrementata al 30% per le categorie di lavoratori svantaggiati.
Sempre in riferimento al quadro RF richiede particolare attenzione il prospetto per la determinazione degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 96 del Tuir (cd. ROL fiscale), per cui è necessario verificare il corretto riporto degli importi dal precedente periodo di imposta (i.e. Modello Redditi Società di Capitali 2024) ai righi RF118, RF 119 e RF 120.
Il quadro RS
Il quadro RS si compone di una serie di prospetti non direttamente rilevanti per il calcolo delle imposte, anche se collegati allo stesso. Uno sguardo meritano in particolare i prospetti delle perdite d’impresa non compensate, dei prezzi di trasferimento e delle spese di rappresentanza per imprese di nuova costituzione.
- i righi RS44 e RS45 sono destinati ad accogliere le perdite d’impresa non compensate e si distinguono tra perdite in misura limitata, comprensive di quelle generate nel periodo d’imposta corrente e utilizzabili entro l’80% del reddito di periodi successivi e perdite in misura illimitata (derivanti dai primi 3 anni di attività). Tali perdite sono riportabili senza limiti. In particolare, nei righi RS44 ed RS45 colonna 2 (denominata Ires) va riportato l’importo delle perdite del 2024 e di periodi precedenti che residua dopo gli utilizzi da indicarsi nel rigo RN4. Per fare un esempio, se le perdite da primo periodo d’imposta 2023, pari ad euro 20.000,00, sono state poi utilizzate nel 2024 per euro 8.000,00, il rigo RS45 col. 2 dovrà essere aggiornato con l’importo di euro 12.000,00.
Infine, nel rigo RS45A di nuova istituzione dovranno essere riportate le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena non riportabili in applicazione dell’art. 84 del TUIR.
- in tema di prezzi di trasferimento è opportuno verificare la corretta indicazione di quanto riportato al rigo RS106 di Redditi 2025 SC che deve essere compilato dai soggetti residenti in Italia che si trovino in un rapporto di controllo rilevante ai fini della disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) rispetto a società non residenti. In particolare, nella colonna 5 e nella colonna 6, vanno indicati gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da tali operazioni. Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali, predisponendo il master file e la documentazione nazionale, sui quali al fine della data certa ricordiamo deve essere apposta la marca temporale, dovrà essere barrata la casella 4 “Possesso documentazione”.
- in tema di spese di rappresentanza, l’articolo 108 del Tuir prevede che tali spese siano deducibili limitatamente in percentuale, secondo scaglioni, rispetto ai ricavi e altri proventi. Tuttavia, per le imprese di nuova costituzione, la deduzione delle spese di rappresentanza è ammessa solo a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi, dato da indicare nel rigo RS101. Ipotizzando, pertanto, che la società sia stata costituita nel 2023 ed abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro 10.000,00, ma non abbia conseguito ricavi né nel 2023 e né nel 2024: nel rigo RS101 va inserito l’importo di euro 10.000,00. Qualora, invece la società abbia conseguito ricavi nel 2024 cha abbiano dato luogo a spese di rappresentanza deducibili pari ad euro 1.000,00 l’importo da iscrivere a rigo RS101 sarebbe pari a euro 9.000,00.
Altri quadri
Si ricorda infine che alcuni quadri del modello Redditi Società di Capitali 2025 sono stati integrati per recepire novità normative, la cui compilazione dovrà essere valutata dal contribuente. Tra le novità si ricordano le seguenti.
- il quadro RT con le nuove sezioni II-A, VII e II-B dedicate all’indicazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti.
- il quadro RQ con le nuove sezioni VII-A e VII-B, ove la prima è riservata ai contribuenti che optano per il riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali in sede di cambiamento dei principi contabili (in correlazione nel quadro RF (rigo RF55), è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze), mentre la seconda riservata ai contribuenti che hanno deciso di optare per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
- il quadro RQ, nuova sezione VI e il quadro RV per la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli articoli 172, 173 e 176 del Tuir effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.
di Simona Zangrandi
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