Il D.Lgs. 87/2024, che ha riformato il sistema delle sanzioni tributarie, ha modificato l’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997. In base alle nuove disposizioni, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è prevista una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Qualora non risulti alcuna imposta da versare, la sanzione è compresa tra 250 e 1.000 euro. Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, la sanzione applicabile quando non sono dovute imposte può essere aumentata sino al doppio.
Premessa
Con il Decreto Legislativo n. 87/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, n. 150, il legislatore ha dato attuazione ai principi della Legge delega n. 111/2023, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario.
L’intervento normativo ha inciso in modo rilevante sull’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La ratio dell’intervento riformatore risiede nella volontà di rendere il sistema delle sanzioni più proporzionato, coerente e rispettoso del principio del ne bis in idem, nonché di armonizzarlo con le prassi europee in materia di effettività e proporzionalità della risposta sanzionatoria.
Il nuovo assetto normativo, infatti, tende a coordinare la sfera amministrativa con quella penale, soprattutto nei casi in cui la mancata presentazione della dichiarazione possa assumere rilevanza anche ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, articolo 5.
Tale disposizione punisce penalmente l’omessa dichiarazione delle imposte sui redditi (e sul valore aggiunto) quando l’imposta evasa, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, supera la soglia di punibilità pari a cinquantamila euro.
La riforma, inoltre, ha previsto che, in presenza di un procedimento penale per il medesimo fatto, l’applicazione della sanzione amministrativa resti sospesa sino alla definizione del giudizio, al fine di evitare una duplicazione punitiva non conforme ai principi della Corte europea dei diritti dell’uomo.
In questo modo, il sistema sanzionatorio tributario viene reso più coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU.
L’omessa dichiarazione: definizione e ambito applicativo
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