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Normativa in tema di prezzi di trasferimento: i metodi per la determinazione della congruità delle transazioni

Come noto nel corso di una verifica fiscale ad ampio respiro internazionale, il Fisco può analizzare la congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo praticati nelle cessioni di beni e/o servizi tra imprese consociate appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale. Nel presente intervento, dopo avere illustrato l’ambito giuridico di riferimento, saranno analizzate le principali problematiche operative relative ad un tema molto complesso, che crea notevoli difficoltà applicative tra gli addetti ai lavori.

Premessa

Come chiarito dalla prassi amministrativa (cfr. Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare n. 1/2018, volume III, pagina n. 367 e ss.), con l’espressione transfer pricing si identifica la pratica adottata all’interno di un Gruppo di imprese attraverso la quale si realizza un trasferimento di quote di reddito tra consociate, mediante l’effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti.

In un’accezione più ampia, il transfer pricing può anche essere finalizzato a sviluppare politiche commerciali del singolo Gruppo multinazionale per finalità di carattere strettamente economico, nella particolare ipotesi in cui il trasferimento di beni a valori più bassi rispetto a quelli normalmente applicati avvenga con il precipuo scopo di consentire al cessionario/consociato di conquistare fette di mercato, attraverso la successiva rivendita di prodotti a prezzi altamente competitivi.

In altre circostanze tale pratica è spesso rivolta ad ottenere un risparmio fiscale e trova il suo naturale presupposto nella circostanza che l’impresa del Gruppo, destinataria di maggiori utili, beneficia di un trattamento tributario più favorevole rispetto a quella originariamente titolare del reddito medesimo.

Ciò può verificarsi, ad esempio, perché il soggetto economico verso il quale viene indirizzato il reddito (c.d. “travaso di utili”) è localizzato in un’area geografica nella quale vige un regime fiscale meno oneroso per effetto, ad esempio, della concessione di particolari sgravi tributari.

Ovviamente le transazioni economiche e commerciali devono essere effettivamente avvenute, valutato che, in caso contrario, non si ricadrebbe in un’ipotesi relativa ai prezzi di trasferimento ma, piuttosto, di operazioni inesistenti con conseguenti risvolti sanzionatori sotto il profilo penale tributario.

Per stessa ammissione delle Linee Guida Ocse sui prezzi di trasferimento “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” il transfer pricing non è una scienza esatta, ma richiede un attento giudizio sia da parte dell’amministrazione fiscale che del contribuente.

In conseguenza di ciò, a livello internazionale, le transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese legate tra di loro da rapporti di controllo e/o collegamento, devono essere in linea con il famoso “principio di libera concorrenza” (arm’s length principle), sancito dall’articolo 9, par. 1, del modello Ocse di convenzione internazionale, in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni commerciali intercorse tra imprese associate deve corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.

Simmetricamente, qualora nelle relazioni commerciali vengano pattuite condizioni tra due imprese associate “diverse” da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni speciali sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, potranno essere inclusi negli utili della medesima impresa e tassati di conseguenza.

Attenzione: Nel corso di una verifica fiscale sarà possibile “rettificare” in aumento o in diminuzione le condizioni economiche e, simmetricamente, il reddito imponibile, derivante dagli scambi infragruppo posti in essere tra l’impresa residente e quella dell’altro Stato, qualora le stesse non riflettano la reale base imponibile da assoggettare a tassazione, in base a “normali” condizioni di mercato.

La normativa sostanziale di riferimento

Le disposizioni previste in materia di transfer price sono contenute nell’articolo 110, comma 7, Tuir in base al quale: “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono...

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