
Per i buoni pasto elettronici corrisposti ai dipendenti, innalzata la soglia di non imponibilità. Con la legge di bilancio 2026, infatti, viene innalzata da 8,00 a 10,00 euro la soglia di non imponibilità dei buoni pasto elettronici, mentre resta fermo a 4,00 euro la soglia di esenzione prevista per i buoni pasto cartacei. Immutato anche il limite giornaliero di 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte ai lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo (in particolare cantieri edili) o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Premessa
L’articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2026 (L. n.199/2025), modificando l’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir, prevede l’incremento da 8,00 a 10,00 euro del limite di non imponibilità dei buoni pasto elettronici. Resta immutata, invece, la soglia di esenzione prevista per i buoni pasto cartacei (ossia pari a 4,00 euro) ed il limite giornaliero di 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte ai lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo (in particolare cantieri edili) o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
In mancanza una di specifica decorrenza, la novità troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2026 (ossia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026). Fino al 31 dicembre 2025, invece, restano vigenti le precedenti disposizioni; queste restano vigenti anche laddove il dipendente, in applicazione del principio di cassa allargato, abbia ricevuto – entro lo scorso 12 gennaio 2026 – i buoni pasto elettronici maturati nel 2025. Inoltre, nell’attesa di chiarimenti sul tema, pare potersi ritenere che la nuova soglia di esenzione debba agganciarsi al “momento” di assegnazione del buono, tenuto conto del principio secondo cui “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (C.M. n.326/E/97, par.2.1).
La nuova soglia di esenzione
Nella nuova formulazione della lettera c), dell’articolo 51, comma 2 del Tuir, si stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa rese sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro (in caso di utilizzo di ticket cartacei), aumentato a 10 euro nel caso di utilizzo di ticket elettronici.
Si rammenta che il datore di lavoro, al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti può ricorrere a diverse modalità, tra loro alternative:
- la gestione diretta del servizio di mensa aziendale o l’utilizzo di una mensa inter-aziendale;
- l’appalto a terzi del servizio di mensa aziendale o la fornitura di pasti pronti;
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

