
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la Sentenza del 5 marzo 2026, causa C‑436/24, ha ritenuto che i punti accumulati dai clienti nell’ambito di un programma di fidelizzazione non siano qualificabili come “buoni” ai sensi dell’articolo 30‑bis della Direttiva 2006/112/CE, qualora non comportino un obbligo per il fornitore di accettarli come controprestazione per la cessione dei beni, ma si limitino ad autorizzare il cliente, al momento di un nuovo acquisto, a ottenere beni aggiuntivi.
Premessa
La Corte di Giustizia europea (Sentenza del 5 marzo 2026, causa C-436/24) è stata chiamata a pronunciarsi sul regime IVA applicabile ai “punti fedeltà” riconosciuti nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela e, in particolare, se tali punti, possano qualificarsi come “buoni” (anche conosciuti come “voucher”) alla luce delle previsioni dell’articolo 30-bis della Direttiva 2006/112/CE. Nell’ordinamento interno le richiamate disposizioni comunitarie sono state recepite negli articoli 6-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 aventi ad oggetto il trattamento IVA dei “buoni-corrispettivo”.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni
TAG Corte UEDirettiva 2006 112 CEIva