
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10919, depositata il 25 aprile 2025, ha statuito che in caso di utilizzo di perdite pregresse ai fini della determinazione del reddito d’impresa, trovano applicazione le regole vigenti al momento dell’utilizzo delle perdite stesse, anche se queste si sono formate anteriormente, quando il regime di utilizzo era differente.
Nel caso esaminato una società, costituita nel 2004, ha utilizzato in compensazione delle perdite realizzate nel triennio 2005-2007 esponendo parte di tali perdite nella propria dichiarazione fiscale per il periodo di imposta 2011.
Perdite pregresse
La compensazione appena era stata effettuata in ragione dell’applicazione da parte della contribuente dell’art 84 del TUIR secondo la versione vigente nel 2005, che infatti, prevedeva al suo primo comma che la perdita di un periodo potesse essere scomputata fino al quinto periodo d’imposta successivo, per l’intero importo che avesse trovato capienza nel reddito imponibile; il secondo comma, invece, in un’ottica promozionale delle nuove imprese (in relazione alle quali i primi anni di attività ben possono chiudersi in negativo), stabiliva che le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla loro costituzione potessero essere portate in diminuzione nelle future dichiarazioni dei redditi senza limiti di tempo.
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