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La Legge di Bilancio 2026, ai commi dal 438 al 443, ha prorogato agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica, disciplinato dall’articolo 16 del Decreto Legge 124/2023.
Proroga Credito d’imposta Zes unica 2026 – 2028
Molte sono le novità apportate dalla proroga contenuta in Legge di Bilancio 2026. Innanzitutto, oltre ad osservare per la prima volta una proroga triennale dell’agevolazione, si evince l’eliminazione del tradizionale periodo di “vacatio” della misura dal 16 novembre fino al 31 dicembre. Infatti, con la Legge di Bilancio 2026, risultano agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive localizzate, già esistenti o insediate ex novo nella Zona Economica Speciale Unica, effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028; dunque un triennio pieno.
Il limite di spesa stanziato per il riconoscimento del credito d’imposta subisce un décalage nel triennio 26-27-28:
- 2,3 miliardi per il 2026;
- 1 miliardo per il 2027;
- 750 milioni per il 2028.
Anche il territorio della ZES Unica è cambiato. Infatti, già con l’articolo 1 del DL 171/2025 (disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria), il perimetro della ZES Unica è stato esteso, a valere dal 20 novembre 2025, alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. In effetti, già per gli investimenti 2025 era possibile beneficiare del credito d’imposta ZES Unica a valere sulle zone assistite delle regioni Umbria e Marche, ancorché attraverso una singolare procedura, cioè utilizzando l’istanza per il credito d’imposta Zone Logistiche Semplificate 2025. A tutti gli effetti, la Legge di Bilancio alla lettera a) del comma 438 estende il credito d’imposta ZES del triennio 26-27-28 alle regioni Umbria e Marche.
Conseguentemente all’eliminazione del periodo di vacatio tradizionale della norma, cioè alla possibilità di agevolare anche gli investimenti effettuati dal 16 novembre al 31 dicembre di ciascun anno di proroga, va da sé che siano cambiate le tempistiche di accesso al credito. In particolare, il comma 439 della Legge di Bilancio 2026 scandisce l’iter di accesso alla misura in due fasi:
- Prima fase: Consiste nella trasmissione della comunicazione preventiva (cosiddetta “comunicazione per la fruizione del credito“) che reca l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio di ciascun anno e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre di ciascun anno. Questa comunicazione deve essere trasmessa dal 31 marzo al 30 maggio di ogni anno (rispettivamente 2026, 2027 e 2028).
- Seconda fase: Consiste nella conferma degli investimenti prenotati attraverso la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della “comunicazione integrativa“. La comunicazione integrativa attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente, a pena di decadenza dall’agevolazione.
La comunicazione integrativa deve indicare i seguenti elementi: l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dagli estremi delle fatture elettroniche e della certificazione contabile (secondo il decreto ministeriale del 17 maggio 2024). Inoltre, la comunicazione integrativa deve contenere l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati che non può mai essere superiore a quello riportato nella comunicazione per la fruizione originale.
La data per l’invio della comunicazione integrativa slitta al periodo che va dal 3 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti al 17 gennaio. Quindi, rispettivamente, dal 3 al 17 gennaio 2027 per investimenti 2026, e così via per il 2028 e 2029.
Il comma 440 della Legge di Bilancio 2026 rinvia a un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 gennaio, l’approvazione dei modelli. Il provvedimento è stato pubblicato il 30 gennaio con l’approvazione dei modelli e delle istruzioni.
Il comma 441 conferma poi l’applicazione del consolidato meccanismo di riparto del credito ZES onde assicurare il rispetto dei limiti di spesa. In sintesi, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ogni beneficiario è pari all’importo risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale di riparto che verrà notificata ogni anno con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (ovvero il 27 gennaio). La percentuale di riparto è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Il comma 442 prevede che il provvedimento chiarisca anche il numero di comunicazioni inviate, la tipologia di investimenti e l’ammontare richiesto con dettaglio per regione e dimensione d’impresa.
I commi dal 462 al 466 della Legge di Bilancio 2026 prorogano inoltre il credito d’imposta ZES Unica destinato ai settori agricolo, pesca e acquacoltura. La proroga è tuttavia limitata agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 entro il 15 novembre 2026, con un limite di spesa di 50 milioni di euro. Le modalità di accesso prevedono:
- Trasmissione della comunicazione per la fruizione: dal 31 marzo al 30 maggio 2026.
- Trasmissione della comunicazione integrativa: dal 20 novembre al 2 dicembre 2026.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.
di Debora Reverberi
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