
Con la circolare del 4 novembre 2024 Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal DLgs n. 209/2023, decreto attuativo per alcuni interventi previsti dalla legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), al fine di improntare il sistema tributario nazionale ad una maggiore coerenza e uniformità con i principi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, dall’OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame rileva come le nuove disposizioni in materia di residenza fiscale e società devono necessariamente essere coordinate con le norme contenute nelle Convezioni contro le doppie imposizioni mediante l’applicazione delle tie breaker rules.
Circolare
Con la circolare n. 20/e/2024 l’Agenzia analizza i criteri per la determinazione della resistenza fiscale, inclusi il domicilio, presenza fisica, iscrizione anagrafica, oltre ad analizzare le novità per i trust e le società, soffermandosi sulla sede della direzione effettiva e la sede di gestione ordinaria in via principale.
Residenza per le persone fisiche
Le modifiche introdotte sono di grande rilevanza, poiché incidono sul radicamento della residenza fiscale, presupposto impositivo fondamentale per il nostro ordinamento basato sul principio della tassazione universale, wordwide taxation principle.
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