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Rottamazione quater: Riapertura dei termini

Con la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” (Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) è stata introdotta la riammissione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) per i soggetti decaduti al 31.12.2024 per insufficiente, tardivo o omesso pagamento delle somme dovute.

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Disposizioni generali

Con la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” (Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) è stata introdotta la riammissione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) per i soggetti decaduti al 31.12.2024 per insufficiente, tardivo o omesso pagamento delle somme dovute.

Si tratta, in altri termini, delle somme inserite nell’istanza di rottamazione-quater di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n.197/2022, presentata entro il 30 giugno 2023, con versamento in un’unica soluzione oppure con opzione per il pagamento in un massimo di 18 rate.

A questo proposito occorre ricordare che gli adempimenti relativi alle istanze presentate per l’adesione alla definizione agevolata, sono stati già in passato oggetto di proroghe. In particolare, la prima scadenza originariamente fissata al 31 luglio 2023, è stata posticipata al 31 ottobre dello stesso anno dal “Decreto Omnibus” (DL 51/2023). Successivamente il DL 145/2023 (“Decreto Anticipi”) ha ulteriormente prorogato la prima scadenza al 18 dicembre 2023, insieme alla seconda rata originariamente dovuta entro il termine del 30 novembre 2023.

Infine, il DL 215/2013 ha disposto la possibilità di sanare l’omesso versamento della prima e della seconda rata da effettuarsi entro il 18.02.2023 e della terza prevista con scadenza 28.02.2024, tramite il versamento dell’intero importo dovuto alle scadenze indicate entro il 15.03.2024.

Da ultimo è così intervenuta la rimessione in termini disposta dal “Decreto Milleproroghe”, con la possibilità di mantenere i benefici previsti a seguito di prima adesione in caso di decadenza entro il 31.12.2024, per mancato, omesso o tardivo versamento delle somme dovute, mediante presentazione di un’apposita domanda entro il 30.04.2025.

Aspetti operativi

Rispetto alle modalità operative di adesione alla remissione in termini, l’art. 3-bis, comma 1, del Decreto Milleproroghe dispone quanto segue:

“Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b) , numero 2), del presente articolo”.

In altre parole, al fine di poter beneficiare di questa opzione, il contribuente dovrà presentare domanda entro il 30.04.2025 mediante modalità telematiche che l’agente della riscossione pubblicherà entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (16 marzo).

In sede di presentazione della domanda il contribuente dovrà inoltre scegliere se optare per il versamento in un’unica soluzione oppure per il pagamento rateale con le seguenti modalità:

  • Versamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2025
  • Versamento in massimo 10 rate consecutive entro le seguenti scadenze:
    • Prima rata entro il 31.07.2025;
    • Seconda rata entro il 30.11.2025;
    • Rate successive entro il 28.02 – 31.05 – 31.07 – 30.11 per gli anni 2026 e 2027.

Gli importi dovuti alle scadenze indicate saranno comunicati dall’agente della riscossione entro il 30.06.2025, tenendo conto dell’interesse calcolato al tasso del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023.

Infine, come specificato nella nota del 25 febbraio scorso pubblicata sul sito internet dell’agente della riscossione, «il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenutadecadenzadel piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale“».

Dott.ssa Francesca Sparano

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