Con l’articolo 10-quinquies della L. n. 88/2026 di conversione del D.L. n. 38/2026, viene estesa la rottamazione-quinquies anche ai carichi tributari (IMU, TARI e Canone unico patrimoniale) e non tributari (sanzioni per violazioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe dovute agli enti locali) affidati da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Inoltre, sempre in sede di conversione, il Legislatore introduce la cd. “tolleranza di 5 giorni” per non decadere dalla rottamazione quinquies, il cui termine per aderire è scaduto il 30 aprile 2026.
Tuttavia, a differenza delle precedenti definizioni, la tolleranza dei 5 giorni è ammessa solo per il pagamento della unica rata e dell’ultima rata, ma non per quelle intermedie.
Premessa
La L. n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, introduce una novità fortemente invocata dall’ANCI e molto attesa dai contribuenti: l’estensione della rottamazione-quinquies anche alle entrate tributarie e non tributarie di competenza degli Enti territoriali.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, è stato infatti introdotto l’articolo 10-quinquies, che estende la rottamazione-quinquies, prevista dall’articolo 1, commi 82-101 della L. n. 199/2025 (cd. Legge di bilancio 2026), anche ai carichi tributari e non tributari affidati dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
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