
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sentenza n. 630/2026) censura gli accertamenti “a cascata” sui soci fondati su presunzioni derivate da quelle societarie e ribadisce la centralità del contraddittorio. La decisione richiama gli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, nonché l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ribadendo il diritto del contribuente ad essere ascoltato prima dell’adozione di atti lesivi nei suoi confronti e l’esigenza di una prova autonoma della capacità contributiva.
Accertamenti a cascata e prova della capacità contributiva
Con la sentenza n. 630/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha affrontato due temi fondamentali della prassi accertativa: da un lato, la legittimità degli accertamenti “a cascata” nei confronti dei soci di S.r.l. a ristretta base partecipativa e, dall’altro, il rispetto effettivo del contraddittorio quale garanzia imprescindibile del giusto procedimento. La pronuncia si segnala per la chiarezza del percorso argomentativo e per il forte richiamo ai principi costituzionali ed eurounitari, utilizzati come parametro diretto di valutazione della legittimità dell’azione amministrativa.
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