
La risposta ad istanza di interpello n. 107/E/2026 esclude l’abuso del diritto in una riorganizzazione familiare fondata su cessione infragruppo di partecipazioni e scissione parziale asimmetrica non proporzionale. L’Agenzia delle Entrate valorizza la finalità organizzativa dell’operazione, diretta a separare i percorsi imprenditoriali di due rami familiari e a superare una situazione di stallo gestionale. La neutralità ex articolo 173 del Tuir è legittima se le beneficiarie svolgono reale attività d’impresa e non fungono da meri contenitori patrimoniali.
Riorganizzazione familiare e scissione asimmetrica non proporzionale
La separazione dei percorsi imprenditoriali tra rami familiari può essere realizzata mediante una scissione asimmetrica non proporzionale senza incorrere nell’abuso del diritto, purché l’operazione sia effettivamente finalizzata alla prosecuzione dell’attività d’impresa e non si traduca nella mera attribuzione di beni ai soci attraverso società prive di reale operatività. È questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello del 25 maggio 2026, n. 107/E, con la quale viene esaminata una complessa operazione di riorganizzazione societaria caratterizzata dalla preventiva cessione infragruppo di partecipazioni e dalla successiva scissione di una holding familiare.
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