L’ordinanza n. 26784 del 6 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo cui, in caso di scissione societaria, le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari della società scissa sorti in periodi d’imposta anteriori all’operazione. Secondo la Corte, tale regime speciale, che prevale sulla disciplina civilistica, implica che la cartella di pagamento notificata alla beneficiaria sia legittima anche se motivata per relationem con il solo richiamo agli estremi dell’atto impositivo presupposto, non essendo necessaria la sua allegazione o una nuova notifica. Il presente articolo analizza criticamente tale orientamento, evidenziando la potenziale frizione tra la pur legittima esigenza di tutela del credito erariale e i principi fondamentali del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) e dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi (L. 212/2000). Si argomenta come la presunzione legale di conoscenza in capo alla beneficiaria rischi di trasformarsi in una fictio iuris che ne pregiudica la possibilità di un’efficace e immediata contestazione della pretesa.
Vicenda e contesto
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