La disciplina delle società di comodo basata sull’articolo 30 della L. n. 724/1994 si fonda su un sistema di presunzioni legali relative che collegano valore degli asset e soglie minime di ricavi. Nel corso del tempo la giurisprudenza di legittimità ha ampliato gli spazi della prova contraria, ammettendo di recente il superamento della presunzione anche in presenza di errori gestionali, purché l’impresa dimostri effettività, continuità e assenza di intenti abusivi, in linea con i principi unionali e con l’evoluzione del sindacato tributario.
La disciplina delle società di comodo
La disciplina delle società di comodo è contenuta nell’articolo 30 della L. n. 724/1994, che delinea un sistema presuntivo finalizzato a disincentivare l’utilizzo di strutture societarie prive di effettiva operatività. Nello specifico, la disposizione in esame prevede un test di operatività volto a verificare se la somma dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi ordinari raggiunga almeno il livello minimo determinato applicando coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali. Il mancato superamento di tale soglia integra una presunzione legale relativa di non operatività, cui si accompagna – ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 citato – una seconda presunzione, anch’essa relativa, riguardante il reddito minimo presunto, calcolato sulla base dei medesimi elementi patrimoniali.
Appare evidente che il meccanismo introdotto dal legislatore mira a contrastare fenomeni elusivi mediante un criterio oggettivo e parametrico. L’impianto antielusivo si fonda sulla massima d’esperienza secondo cui l’effettività dell’impresa richiede continuità nei ricavi; da ciò discende la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di presumere l’assenza di operatività quando il risultato economico non raggiunga la soglia “figurativa” prevista dalla legge. Sul punto, la suprema Corte ha più volte sottolineato che tali presunzioni rispondono al principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost. (Corte di cassazione, ordinanza n. 12862/2021), in quanto correlate alla potenziale redditività degli asset societari e funzionali a contrastare l’uso distorto del modello societario per finalità di mero godimento o risparmio fiscale.
L’evoluzione della prova contraria nel sistema delle presunzioni legali
Il successivo comma 4-bis del medesimo articolo 30 riconosce al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria, indicando la presenza di “oggettive situazioni” che abbiano reso impossibile il raggiungimento dei livelli minimi richiesti. Tale dimostrazione può essere resa non solo in sede di interpello disapplicativo, ma anche direttamente in giudizio, essendo pacifico che l’interpello non costituisca condizione di procedibilità, né limite all’esercizio della tutela giurisdizionale.
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