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Società di comodo: la prova contraria si allarga e include gli errori gestionali

La disciplina delle società di comodo basata sull’articolo 30 della L. n. 724/1994 si fonda su un sistema di presunzioni legali relative che collegano valore degli asset e soglie minime di ricavi. Nel corso del tempo la giurisprudenza di legittimità ha ampliato gli spazi della prova contraria, ammettendo di recente il superamento della presunzione anche in presenza di errori gestionali, purché l’impresa dimostri effettività, continuità e assenza di intenti abusivi, in linea con i principi unionali e con l’evoluzione del sindacato tributario.

La disciplina delle società di comodo

La disciplina delle società di comodo è contenuta nell’articolo 30 della L. n. 724/1994, che delinea un sistema presuntivo finalizzato a disincentivare l’utilizzo di strutture societarie prive di effettiva operatività. Nello specifico, la disposizione in esame prevede un test di operatività volto a verificare se la somma dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi ordinari raggiunga almeno il livello minimo determinato applicando coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali. Il mancato superamento di tale soglia integra una presunzione legale relativa di non operatività, cui si accompagna – ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 citato – una seconda presunzione, anch’essa relativa, riguardante il reddito minimo presunto, calcolato sulla base dei medesimi elementi patrimoniali.

Appare evidente che il meccanismo introdotto dal legislatore mira a contrastare fenomeni elusivi mediante un criterio oggettivo e parametrico. L’impianto antielusivo si fonda sulla massima d’esperienza secondo cui l’effettività dell’impresa richiede continuità nei ricavi; da ciò discende la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di presumere l’assenza di operatività quando il risultato economico non raggiunga la soglia “figurativa” prevista dalla legge. Sul punto, la suprema Corte ha più volte sottolineato che tali presunzioni rispondono al principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost. (Corte di cassazione, ordinanza n. 12862/2021), in quanto correlate alla potenziale redditività degli asset societari e funzionali a contrastare l’uso distorto del modello societario per finalità di mero godimento o risparmio fiscale.

L’evoluzione della prova contraria nel sistema delle presunzioni legali

Il successivo comma 4-bis del medesimo articolo 30 riconosce al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria, indicando la presenza di “oggettive situazioni” che abbiano reso impossibile il raggiungimento dei livelli minimi richiesti. Tale dimostrazione può essere resa non solo in sede di interpello disapplicativo, ma anche direttamente in giudizio, essendo pacifico che l’interpello non costituisca condizione di procedibilità, né limite all’esercizio della tutela giurisdizionale.

La prova contraria non richiede un’impossibilità assoluta, ma deve essere valutata “in termini economici”, con riferimento alle effettive condizioni di mercato e alle peculiarità del caso concreto. Tale principio è stato affermato in maniera netta dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 16472/2022, che riconosce rilievo non solo alle situazioni oggettive che hanno impedito la realizzazione dei ricavi minimi, ma anche alla prova dell’effettiva attività imprenditoriale esercitata, caratterizzata da continuità e prospettiva di lucro.

In questa prospettiva, la prova contraria può riguardare:

  • l’erroneità del test quantitativo, ove l’esito derivi da condizioni contingenti e non rappresentative dell’effettiva capacità operativa;
  • la dimostrazione dell’operatività reale, indipendentemente dagli scostamenti parametrici (Corte di cassazione, ordinanza n. 9339/2023);
  • la non fittizietà dell’attività come elemento decisivo per escludere l’applicazione delle presunzioni.

Attenzione: La suprema Corte ha escluso che possano costituire prova contraria le situazioni riconducibili ad un’assenza totale di pianificazione aziendale o ad inettitudine produttiva, poiché ciò comporterebbe un sindacato sulle scelte imprenditoriali incompatibile con il perimetro della norma, la quale richiede invece che il contribuente dimostri la veridicità sostanziale dell’attività dichiarata (Corte di cassazione, sentenza n. 36365/2021).

L’impatto del diritto unionale sulla disciplina interna e sul test di operatività

L’assetto tradizionale della disciplina in tema di società di comodo ha subìto un rilevante mutamento a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-341/2022. Tale pronuncia ha rilevato l’incompatibilità dell’articolo 30 della Legge n. 724/1994 con i principi di neutralità e proporzionalità, nella parte in cui condiziona il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al superamento del test di operatività. In particolare, la Corte di giustizia ha chiarito che la detrazione non può essere negata sulla base di criteri meramente quantitativi, ma solo ove sussista una frode ovvero un abuso del diritto.

La suprema Corte, dando attuazione ai principi di neutralità e proporzionalità, ha affermato che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto deve essere riconosciuto quando la società abbia svolto un’effettiva attività economica, indipendentemente dalla soglia dei ricavi, salvo che emergano elementi idonei a configurare un comportamento fraudolento o abusivo (Corte di cassazione, sentenza n. 4157/2025).

Tale approccio sostanzialistico ha avuto inevitabili riflessi anche nel settore delle imposte dirette, inducendo la giurisprudenza interna a valorizzare sempre più gli elementi qualitativi dell’attività imprenditoriale rispetto ai meri parametri di legge.

Il principio affermato dall’ordinanza n. 28227/2025 e il rilievo degli errori gestionali

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28227/2025, ha compiuto un ulteriore, significativo passaggio nell’evoluzione interpretativa dell’articolo 30 della L. n. 724/1994.

Tale pronuncia, infatti, ha chiarito espressamente come il mancato superamento del test di operatività possa essere giustificato non solo da circostanze esterne e imprevedibili, ma anche da errori gestionali o da scelte imprenditoriali non pienamente ottimali. In particolare, pur confermando la natura relativa delle presunzioni poste dalla disciplina delle società di comodo, la suprema Corte ha affermato che la prova contraria può estendersi anche alla dimostrazione di inefficienze gestionali, purché queste non si traducano in un quadro di totale assenza di pianificazione o di inettitudine produttiva in senso proprio.

Quindi, la documentazione di “circostanze estranee alla volontà del contribuente” può essere sufficiente per superare la presunzione legale, così riconoscendo che la prova contraria non sia circoscritta ad eventi totalmente esogeni. Sul punto, la Corte di cassazione ha richiamato il principio, già enunciato nelle ordinanze nn. 16472/2022 e 9339/2023, secondo cui il contribuente può superare la presunzione anche dimostrando la reale operatività dell’impresa, intesa come esercizio effettivo di un’attività economica con continuità, prospettiva di lucro e struttura organizzativa coerente con l’oggetto sociale.

Attenzione: L’apertura agli errori gestionali non implica l’automatica rilevanza di qualunque scelta imprenditoriale sfavorevole. Deve escludersi che possano essere ricondotte a “situazioni oggettive” condotte manifestamente negligenti, prive di razionalità economica o tali da integrare violazione dell’articolo 2086 cod. civ. in punto di adeguati assetti. In tali ipotesi, infatti, non si tratta di ostacoli esterni o di dinamiche fisiologiche d’impresa, ma di scelte che interrompono il nesso tra attività esercitata e risultati economici, rendendo inappropriato il superamento della presunzione (Corte di cassazione, ordinanza n. 28227/2025; Corte di cassazione, ordinanza n. 9339/2023; Corte di cassazione, ordinanza n. 16472/2022).

Detto in altri termini, non costituisce “oggettiva situazione” ai sensi dell’articolo 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994, la condotta connotata da totale assenza di assetti organizzativi adeguati, né quella che evidenzi una pianificazione aziendale inesistente o un’inettitudine produttiva strutturale. In tali ipotesi, il giudice non effettua un sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali, ma valuta il corretto adempimento degli obblighi gestori previsti dall’articolo 2086 cod. civ., che impongono all’organo amministrativo la predisposizione di un assetto coerente con la continuità aziendale e la capacità di produrre reddito.

È proprio nella distinzione tra errore fisiologico e inettitudine patologica che si colloca il cuore del nuovo orientamento. Il primo, quando adeguatamente documentato, può rientrare tra le circostanze idonee a giustificare risultati inferiori ai parametri normativi; il secondo, invece, evidenzia una deviazione dall’agire imprenditoriale conforme ai principi di corretta amministrazione, rendendo inapplicabile la prova contraria.

L’ordinanza n. 28227/2025 si inserisce così in una linea interpretativa sempre più orientata al superamento del formalismo dei parametri quantitativi nonché a favore di una valutazione della sostanza economica della posizione del contribuente. Tale approccio è coerente con l’impatto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-341/2022, la quale ha sancito l’incompatibilità, in ambito IVA, di presunzioni che privino automaticamente il contribuente di diritti fondamentali senza accertamento concreto di frode o abuso.

Non sorprende, quindi, che la Cassazione, con la sentenza n. 4157/2025, abbia recepito tali principi anche in materia di società di comodo, imponendo un accertamento fondato sulla effettività dell’attività economica e sull’assenza di un intento elusivo o artificioso.

In questo quadro, l’ordinanza n. 28227/2025 rappresenta una tappa evolutiva ulteriore, perché ha affermato che la mancata operatività può trovare una spiegazione anche nella fisiologia gestionale dell’impresa e non solo in fattori esterni o in eventi eccezionali, purché sussista una coerenza economica complessiva delle scelte compiute e una tracciabilità documentale delle dinamiche operative dell’esercizio.

Verso un modello sostanzialistico di valutazione dell’operatività societaria

La ricostruzione sistematica dell’articolo 30 della L. n. 724/1994 ha evidenziato come la disciplina delle società di comodo, pur mantenendo una generale funzione antielusiva, sia stata attraversata da un’evoluzione interpretativa che ne ha attenuato la rigidità originaria.

L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni (Corte di cassazione, ordinanza n. 28227/2025; Corte di cassazione, ordinanza n. 9339/2023; Corte di cassazione, ordinanza n. 16472/2022) ha profondamente modificato il perimetro applicativo del citato articolo 30, spostando il baricentro dall’automatismo presuntivo verso un criterio valutativo sostanziale, fondato su effettività dell’attività economica, continuità gestionale e assenza di intenti elusivi o abusivi.

Il recente riconoscimento di un rilievo anche agli errori gestionali, purché non riconducibili a totale assenza di pianificazione ovvero a condotte manifestamente antieconomiche, rappresenta il punto di approdo di questo percorso, in quanto ha ampliato ulteriormente gli spazi della prova contraria nonché invitato a una lettura della disciplina coerente con i principi unionali e con la moderna concezione dell’attività d’impresa. La presunzione legale resta uno strumento operativo, ma la prova contraria ha assunto una portata più ampia e flessibile, richiedendo una dimostrazione documentale che vada oltre il dato contabile-quantitativo.

In definitiva, il sistema delle società di comodo si è allineato ai principi di neutralità, proporzionalità e ragionevolezza, escludendo applicazioni meramente formali della presunzione e valorizzando la concreta realtà aziendale.

di Angelo Ginex

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