
La Corte di cassazione, ordinanza n. 16844/2026, ha chiarito che il socio accomandante di società in accomandita semplice non risponde in via solidale dei debiti IVA e IRAP della società, salvo specifiche ipotesi di deroga o responsabilità conseguente alla liquidazione. L’intimazione di pagamento notificata per la prima volta al socio accomandante è immediatamente impugnabile laddove fondata su un inesistente titolo di responsabilità.
La questione giuridica
La Corte di cassazione, ordinanza n. 16844/2026, ha affrontato la controversa questione della notifica al socio accomandante di una società in accomandita semplice di un’intimazione di pagamento per debiti IVA e IRAP riferibili alla società.
Come si avrà modo di approfondire, la risposta è negativa, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di deroga o responsabilità conseguente alla liquidazione. La pronuncia in esame non si limita ad affermare che il socio accomandante risponde nei limiti della quota conferita, ma precisa altresì che, per le obbligazioni tributarie sociali quali IVA e IRAP, il socio accomandante è privo di legittimazione passiva, non essendo debitore solidale dell’erario.
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