
Abstract
L’ordinanza n. 24863/2026 della Corte di Cassazione chiarisce il rapporto tra dichiarazione integrativa favorevole e cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato IVA. La Suprema Corte stabilisce che, sebbene la dichiarazione rettificativa tempestiva mantenga validità formale anche dopo l’avviso bonario, spetta al contribuente l’onere di fornirne la prova sostanziale. Trattandosi di un giudizio di “impugnazione-merito”, il giudice tributario è tenuto a verificare l’attendibilità della rettifica e la sua coerenza contabile (anche tramite documenti come lo spesometro), a prescindere da una contestazione autonoma dell’Ufficio.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

