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Split payment e fatturazione dell’operazione

Lo split payment è una modalità di liquidazione IVA applicata ai rapporti di vendita/ acquisto tra aziende o professionisti la Pubblica amministrazione.

In sintesi attraverso lo split payment i cessionari/committenti non devono più corrispondere l’IVA ai propri cedenti/prestatori ma liquidarla direttamente all’erario. L’Italia è stata autorizzata con la decisione (UE) del 24 luglio 2020 n. 2020/110516 a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2026 (a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 pubblicata il 27 luglio 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea).

Cos’è lo split payment

Lo split payment, o scissione dei pagamenti , è un regime particolare che stabilisce che il debitore dell’IVA sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore.
Ne consegue che per le operazioni soggette a split payment il cessionario/committente non corrisponde l’IVA al proprio cedente/prestatore in considerazione del fatto che la stessa è “pagata” direttamente all’erario.

Il decreto Dignità (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 96) ha stabilito che lo split payment non torna applicabile alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di imposta o di acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973.

Soggetti obbligati

Sono soggette a split payment le operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Pubbliche Amministrazioni per le quali torna l’obbligo di emissione della fattura elettronica;
  • degli altri soggetti individuati all’interno dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 si deve prendere a riferimento l’elenco dei soggetti in ambito split payment pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze in data 19 dicembre 2017.

Operazioni soggette allo split payment

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate soggette a split payment, i cedenti/prestatori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

La liquidazione dell’IVA

Le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti soggetti a split payment in ambito istituzione versano l’IVA mediante il modello F24 enti pubblici”.

Invece, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società possono procedere, con riferimento all’IVA afferente agli acquisti in ambito split payment, alternativamente:

  • al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo;
  • ad annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
  • imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità;
  • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

Sanzioni

L’omesso ovvero ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) dell’IVA da parte delle PA e Società, in ambito split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa ovvero ritardata. Fermo restando comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 28 febbraio 2025, n. 52, ha chiarito che la fatturazione delle operazioni in split payment deve essere effettuata secondo le ordinarie regole vigenti al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/1972, non assumendo, pertanto, alcuna rilevanza il momento in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta.

Tale principio non deve essere derogato neanche nel caso in cui il contratto preveda l’effettuazione di ritenute a garanzia, in sede di pagamento, con differimento dell’esigibilità dell’imposta.

Il caso posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate aveva ad oggetto un contratto di appalto pubblico, che prevedeva una ritenuta dello 0,50%, che, nel caso di contratti di durata, il committente è tenuto dovuto operare in sede di pagamento nel corso del periodo contrattuale. Tale ritenuta veniva svincolata solo in fase di collaudo o verifica di conformità, ad esito di Durc regolare.

Tanto detto, il committente pubblico aveva intenzione di chiedere all’appaltatore il rinvio della fatturazione dell’importo corrispondente a tali ritenute, in considerazione del fatto che l’esigibilità dell’imposta coincide con il pagamento.

Interpellata della questione, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver evidenziato che l’importo delle ritenute è una componente integrante del corrispettivo, ha chiarito che il meccanismo dello split payment non muta la struttura giuridica del rapporto tributario e che quindi il debitore dell’imposta rimane il cedente/prestatore, con obbligo di fatturazione secondo le regole generali.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG fatturazioneSplit Payment

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