
Dopo lo scoppio della pandemia da COVID-19, il lavoro da remoto si è consolidato come modalità quotidiana per lo svolgimento della propria attività lavorativa, abbandonando il necessario recarsi presso la sede e/o gli uffici del datore di lavoro, ma continuando a lavorare “a distanza”, fisicamente locati in un posto diverso, in particolar modo, dalla propria abitazione. Ciò ha necessariamente dato adito ad una serie di interrogativi relativi alla conciliabilità tra i concetti di presenza fisica, le disposizioni previgenti contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ed il nuovo modus operandi di lavoratori e datori di lavoro. La mancata coincidenza tra luogo in cui viene fisicamente l’attività lavorativa e la sede del datore di lavoro ha suscitato, infatti, dubbi relativi anche alla possibilità, per il datore di lavoro, di vedersi contestata la presenza di una stabile organizzazione in circostanze cross-border. Per questo motivo, nel 2025, l’OCSE ha proceduto con un aggiornamento del Commentario al Modello.
Premessa
Il lavoro da remoto è divenuto oramai parte della nostra quotidianità. Se, infatti, tale fenomeno era diffuso anche prima dello scoppio del Coronavirus, ma poco “noto” o considerato, oggi è impossibile ignorarlo. La sua importanza è divenuta incontestabile. Portando nuove abitudini negli ambienti lavorativi e, di conseguenza, la necessità di nuove regolamentazioni, anche in ambito fiscale. È in breve tempo divenuto chiaro che un simile cambio di abitudini lavorative, deviando dai consolidati criteri di “presenza fisica”, del nexus, avrebbero potuto comportare alcune problematiche, in particolare in condizioni transfrontaliere, nell’applicazione degli articoli 15, relativo all’imposizione del reddito da lavoro dipendente, e 5, relativo alla stabile organizzazione del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.
La disciplina previgente ed i dubbi principali
La novità principale portata dal lavoro da remoto è stata quella di modificare la concezione del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. Il Modello OCSE in generale, specie gli articoli 15 e 5, è ancorato al nexus, al collegamento presenza fisica-territorio, al fine di attribuire la potestà impositiva agli Stati coinvolti.
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