
Le novità introdotte dai vari interventi normativi a partire dal 2023, la stesura del nuovo Principio contabile OIC 34 e la predisposizione di bozza del disegno di legge di Bilancio 2026 in materia di buoni pasto, evidenziano la volontà di creare un ecosistema di relazioni economiche tra varie tipologie di soggetti capaci di cooperare in un contesto fatto di agevolazioni fiscali e maggiori tutele finalizzato al sostenimento del potere di acquisto delle famiglie.
Premessa
In un mercato del lavoro in cui diventa cruciale investire nei benefits da parte delle aziende per offrire un pacchetto retributivo sempre più competitivo ai lavoratori, i ticket restaurant rappresentano un vero e proprio strumento strategico di welfare aziendale.
Il buono pasto, anche in forma elettronica, assume il ruolo di documento di legittimazione di un servizio sostitutivo di mensa per il dipendente che ne usufruisce e non rientra nella determinazione del suo reddito di lavoro dipendente entro certi limiti ben definiti, come chiarito nella risoluzione n. 26E/2010 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Da un lato, quindi garantisce un vantaggio concreto al lavoratore; dall’altro, costituisce la prova dell’avvenuta prestazione nei confronti della società che emette i buoni.
Soggetti ammessi
Per osservare i vantaggi che comportano è necessario soffermarsi sui soggetti coinvolti e le loro interrelazioni:
- le imprese e i datori di lavoroche acquistano i buoni pasto come servizio sostitutivo della mensa, godendo di agevolazioni fiscali previste dalla normativa, mettendoli a disposizione dei propri dipendenti;
- le società emettitrici, che generano il buono (digitale o cartaceo) e, tramite le imprese, lo mettono a disposizione di lavoratori e lavoratrici e garantiscono una rete di esercenti convenzionati in cui è possibile spendere il buono. Applicano uno sconto per le aziende sul prezzo di acquisto ed una commissione agli esercenti da trattenere dal valore nominale del buono.
- i dipendenti, che ricevono i buoni dalle imprese e che li possono utilizzare presso la rete di esercenti convenzionati;
- gli esercenti, che accettano i buoni pasto per il “pagamento” di beni o servizi. Essi pagano delle commissioni alle società emettitrici per far parte della loro rete (bar, ristoranti, supermercati).
Attenzione: Dal 1° settembre 2025 il DDL Concorrenza introduce un tetto massimo del 5% sulle commissioni che le società emettitrici di buoni pasto possono applicare agli esercenti obbligando l’adeguamento al nuovo tetto dei contratti preesistenti.
L’ecosistema
In sintesi, le operazioni economiche tra i soggetti seguono il flusso qui di seguito riassunto:
- la società emittente vende i buoni pasto al datore di lavoro a un prezzo che può essere uguale, superiore o inferiore al valore facciale;
- il datore di lavoro distribuisce i buoni ai dipendenti;
- i dipendenti utilizzano i buoni presso gli esercizi convenzionati;
- gli esercizi convenzionati richiedono il rimborso alla società emittente;
- la società emittente rimborsa gli esercizi per un importo pari al valore facciale del buono meno lo sconto pattuito.
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