
Abstract
Il contributo analizza l’ordinanza n. 24859/2026 della Corte di Cassazione in tema di aliquota IVA applicabile al trasporto turistico di persone. L’articolo approfondisce l’impatto dell’art. 36-bis del D.L. n. 50/2022, norma di interpretazione autentica a carattere retroattivo che estende il regime IVA agevolato (aliquota del 10%) anche ai trasporti con finalità turistico-ricreative, a condizione che l’oggetto del contratto sia il solo trasporto o includa unicamente prestazioni accessorie ex art. 12 del D.P.R. n. 633/1972. Sulla base della giurisprudenza dell’UE, si evidenzia la distinzione tra prestazione accessoria e complessa, confermando la legittimità dell’aliquota ridotta nel caso in cui il prelievo dei turisti presso gli alberghi sia strumentale al trasporto marittimo principale.
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