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Il bonus facciate e più in generale tutti i bonus casa non possono essere utilizzati per estinguere debiti iscritti a ruolo, sebbene non ricadano nei divieti di compensazione fissati dalla legge per i crediti erariali. Il principio è contenuto nella sentenza n.86/2/2025 della Corte di giustizia tributaria di Ferrara.

La compensazione di un debito iscritto a ruolo attraverso un credito agevolativo è preclusa dalla natura eccezionale del mezzo di estinzione delle obbligazioni, che non è previsto dalla legge in relazione a questa fattispecie.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.150 I crediti dei bonus facciate e le compensazioni dei ruoli” su Spreaker.

INDICE

Sentenza

La vicenda parte da 137mila euro di crediti di imposta collegati a una ristrutturazione agevolata con il bonus facciate, maturati da una Srl per lavori eseguiti nel 2021. Il credito era stato portato in compensazione, per la prima rata, all’inizio del 2022, per saldare somme iscritte a ruolo per imposte erariali. L’Ufficio delle Entrate di Ferrara, però, bloccava l’operazione e procedeva al recupero del credito di imposta, sanzionando la società per oltre 41mila euro. Il richiamo all’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 non è pertinente per dirimere la quaestio iuris, vietando la norma la compensazione dei crediti d’imposta con debiti erariali non iscritti a ruolo in presenza di debiti tributari scaduti e a ruolo: quest’ultimi dovranno essere necessariamente adempiuti dal contribuente prima di attivare il meccanismo compensativo previsto dall’art. 17, D.lgs. n. 241/1997.

«La questione – sintetizza la sentenza, introducendo il problema – consiste nella possibilità o meno di pagare debiti iscritti a ruolo e scaduti con crediti di imposta agevolativi». Per risolverla i giudici analizzano, anzitutto, il divieto di compensazione contenuto all’articolo 31 del Dl n. 78/2010.

Questo pone un limite alla compensazione, «prevedendo che la stessa – ovvero la compensazione di crediti erariali con debiti erariali – non possa operare in presenza di debiti a ruolo scaduti». Questa limitazione, però, non riguarda i crediti agevolativi, che hanno natura diversa. L’articolo 31, infatti, «riguarda un divieto alla compensazione fra poste erariali, e non è pertinente» al caso in discussione, «non essendovi dubbio che, pure in presenza di debiti a ruolo, il contribuente possa estinguere debiti erariali (diversi da quelli a ruolo) tramite crediti di imposta agevolativi».

Qui, però, il contribuente «pretende di estinguere un debito iscritto a ruolo con un credito agevolativo», facendo quindi un passaggio ulteriore.

Vale, allora, l’indicazione contenuta nell’interpello 909-1329/2022 dell’Agenzia delle Entrate, che riguarda un caso assolutamente sovrapponibile a quello analizzato dalla Cgt di Ferrara. La risposta delle Entrate spiegava che «i crediti agevolativi, sfuggendo al predetto divieto (cioè, quello disciplinato dall’articolo 31) possono essere compensati anche in presenza di ruoli, ma non per pagare i ruoli stessi».

In conclusione, allora, «la presenza dei ruoli non impedisce la compensazione di crediti agevolativi con altri debiti erariali, però non è possibile pagare debiti a ruolo con crediti agevolativi».

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