
La recente circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 riporta al centro dell’attenzione un tema di forte interesse operativo per professionisti e consulenti, ovvero la pignorabilità e le trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche. L’argomento, tutt’altro che marginale, incrocia norme di diritto civile, processuale e tributario, sollevando questioni delicate sul bilanciamento tra tutela del credito e salvaguardia dei mezzi di sussistenza del lavoratore. Il documento dell’Istituto si inserisce in un contesto in cui prassi eterogenee e vuoti interpretativi hanno spesso alimentato incertezze applicative, imponendo oggi una riflessione sistematica e aggiornata sulle regole che governano il rapporto tra esecuzione forzata e protezione sociale.
Premessa
Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un quadro sistematico delle regole che disciplinano la pignorabilità e le trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche, colmando un vuoto interpretativo che negli ultimi anni aveva generato disomogeneità applicative.
Nello specifico, il documento di prassi citato spazia dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento alle modalità di gestione dei pignoramenti per conto terzi, dalle verifiche preliminari ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 fino al recupero dei crediti verso l’Istituto mediante trattenute. L’intervento, elaborato dalle Direzioni centrali dell’Istituto, risponde all’esigenza di coniugare la tutela del credito con la salvaguardia del diritto del lavoratore a un’esistenza libera e dignitosa, come sancito dall’articolo 38 della Costituzione.
Quadro normativo e limiti di pignorabilità
La materia in esame, già di per sé complessa per la molteplicità delle fonti coinvolte, diventa ancora più articolata quando si considerano i diversi soggetti in gioco: creditori, debitori, enti pubblici e giudici dell’esecuzione. Ciascuno di essi è chiamato a operare nel rispetto di limiti che non sempre risultano chiari o uniformi.
Innanzitutto, si osservi che la disciplina dei pignoramenti trova fondamento nell’articolo 2740 del codice civile, secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, salvo i casi di impignorabilità espressamente previsti dalla legge.
L’articolo 545 del codice di procedura civile distingue le ipotesi di impignorabilità assoluta – volte a tutelare situazioni di bisogno – da quelle di impignorabilità parziale, riferite ai redditi di lavoro o assimilati. Nello specifico, sono assolutamente impignorabili le somme erogate a titolo di sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, paternità, malattie, congedi parentali, prestazioni antitubercolari, permessi per assistenza ai disabili o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

