
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’11 agosto 2026, del D.Lgs. n. 148/2026 (il c.d. “correttivo Omnibus” alla riforma fiscale), il legislatore ha ridisegnato in modo organico la disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie. Il contributo esamina i due fronti di intervento – il contrasto al commercio delle c.d. “bare fiscali” nei trasferimenti indiretti di controllo e l’aggiornamento dei test di vitalità economica nelle fusioni – offrendo al professionista una lettura operativa delle novità introdotte.
Il riporto delle perdite fiscali pregresse: regola generale e norma antielusiva
L’articolo 84, comma 1 del TUIR ammette, in via generale, lo scomputo delle perdite fiscali, formatesi in un periodo d’imposta, dal reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta, nei limiti dell’80 per cento del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta (“Regola generale”).
! ATTENZIONE: Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi per l’intero ammontare, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
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