
Il D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. “Omnibus”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, il quale detta le regole di tassazione, in capo ai lavoratori dipendenti, del fringe benefit legato alla concessione dell’autovettura.
In particolare, il decreto omnibus ha modificato il coefficiente di determinazione del fringe benefit ed ha previsto un incremento pari al 5% del fringe benefit in caso di optional dell’autovettura (non compresi nelle tabelle ACI) il cui costo è rimasto a carico del datore di lavoro.
Premessa
L’articolo 2 del Decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) ha apportato significative modifiche in relazione alla valorizzazione del fringe benefit legato alla concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente da parte del datore di lavoro (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR).
Le novità sono tre:
- la prima attiene all’incremento del fringe benefit nella misura del 50% in caso di assegnazione del veicolo dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- la seconda è inerente alla tassazione degli optional. Viene previsto un incremento del fringe benefit nella misura del 5% qualora vengano installati sul veicolo accessori non valorizzati dalle tabelle ACI;
- la terza è relativa alla modifica della disciplina transitoria ex articolo 1, comma 48-bis della L. n. 207/2024.
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