
Abstract
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26338/2026 stabilisce che, in materia di riscossione ipotecaria, la definitività della cartella di pagamento non giustifica l’applicazione automatica di un termine di prescrizione decennale indistinto. Il giudice è tenuto a effettuare una verifica analitica distinguendo la sorte capitale, soggetta al termine decennale, da sanzioni e interessi, per i quali opera la prescrizione quinquennale, escludendo che la mancata impugnazione della cartella comporti la conversione del termine breve in decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
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