
Secondo l’art.1, comma 3, D.L. n. 3/2020, I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Premessa
Il trattamento integrativo è riconosciuto dal sostituto di imposta automaticamente nel corso dell’anno; tuttavia, la sua spettanza viene verificata solo al momento del conguaglio. Se da questa emerge un importo superiore a 60 euro effettivamente non spettante, scatta il recupero dello stesso in otto rate. Poiché la procedura del conguaglio, nella prassi, si chiude a dicembre, la maggior parte delle rate ricadranno nel periodo di imposta successivo.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

