
Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione – ordinanza n.19709/2026 – ha riacceso il dibattito sull’abuso del diritto. Gli Ermellini prendono atto che la CTR ha ritenuto le ragioni dello “scorporo” del ramo d’azienda perfettamente legittime sotto il profilo organizzativo e gestionale. Ha affermato che ciascuna delle operazioni – creazione di una S.r.l. mediante conferimento d’azienda e successiva cessione delle quote – era assistita da valide ragioni economiche e che la circostanza del ravvicinato contesto temporale non poteva considerarsi equivoca espressione di un intento elusivo. Ha ritenuto, altresì, dirimente il rilievo secondo cui la cessione di un’azienda e la cessione di quote di una società di capitali recano due differenti livelli di rischio. La Corte ha quindi escluso il carattere abusivo dell’operazione negoziale, avendo individuato i giudici di merito una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, di natura organizzativa e gestionale.
Premessa giuridica
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 128/2015, ha inserito nella L. n. 212/2000 – c.d. Statuto del contribuente – dopo l’articolo10, l’articolo 10-bis (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale). L’istituto dell’abuso del diritto risulta così delineato in maniera più chiara rispetto a quanto avveniva nella disposizione antielusiva contenuta nell’abrogato articolo 37-bis, del D.P.R. n. 600/73, che aveva un ambito applicativo limitato al settore delle imposte sui redditi e a fattispecie tassativamente indicate dal legislatore e fondava l’elusività sull’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento.
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TAG Abuso del DirittoArticolo 10-BisElusione Fiscale