
Il regime della participation exemption (regime PEX) prevede un’esenzione parziale dall’Ires delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società. Il beneficio vale solo per le imprese “meritevoli”, che soddisfino specifiche condizioni imposte dalla norma. Alcune di tali condizioni apparentemente formali possono tuttavia prevalere sulla sostanza e pertanto non devono essere sottovalutate al fine di evitare di incorrere in errori che potrebbero vanificare il beneficio PEX.
Premessa
La riforma del 2003 ha introdotto una previsione importante per le imprese relativamente al trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze da partecipazioni c.d. strategiche. Si tratta della cosiddetta Participation exemption (PEX) disciplinata dall’articolo 87 del Tuir, che prevede l’esclusione parziale dalla base imponibile di plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni al manifestarsi di determinate condizioni.
Soggetti ammessi
Il regime PEX si applica alle plusvalenze realizzate dai soggetti IRES (società di capitali, società cooperative, alle società di mutua assicurazione, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all’attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute) e, dal gennaio 2024, anche alle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia da società ed enti (senza stabile organizzazione in Italia) dell’Unione Europea (UE) o appartenenti allo Spazio economico Europeo (SEE.) Sono escluse le società semplici, gli enti ad esse equiparati, gli investitori istituzionali e le persone fisiche.
La plusvalenza
La plusvalenza in regime PEX concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto IRES solo nella misura del 5% (con un carico fiscale dell’1,2% = 5% x 24%). Le minusvalenze generate da azioni in regime PEX non rilevano ai fini IRES, anche nel caso di chiusura della società partecipata, cioè quando le sue quote sono eliminate dall’attivo del bilancio della partecipante con la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ai PEX, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, da intendersi quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Le condizioni del regime PEX
Per fruire del regime PEX occorre che si integrino quattro condizioni.
- Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, con cessione secondo il criterio del LIFO “holding period”;
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