
Con la risposta ad istanza di interpello n. 111/E/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle norme IVA in materia di “cessioni a catena” di cui all’articolo 36-bis della Direttiva 2006/112/CE, negando la possibilità all’operatore intermedio non residente di sanare a posteriori l’omessa designazione del cliente finale e obbligandolo a registrarsi ai fini IVA in Italia per rilevare l’acquisto intracomunitario.
Triangolazioni comunitarie e requisiti della semplificazione IVA
Con la risposta ad istanza di interpello n. 111/E/2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile alle “cessioni a catena” di cui all’articolo 36-bis della Direttiva IVA – recepito nell’ordinamento interno dall’articolo 41-ter del D.L. n. 331/1993 – laddove il promotore non residente non abbia designato il cliente finale italiano quale debitore dell’imposta.
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