
Entro il 16/03/2026 le sole società di capitali devono versare la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, come previsto dall’art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 richiamata anche dal Codice Civile.
È un tributo annuale di concessione governativa dovuto dalle società di capitali per la vidimazione dei libri sociali e dei registri contabili obbligatori (numerazione e bollatura), anche se tenuti in forma digitale
Soggetti obbligati
La Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E: in risposta ad una serie di quesiti, fornisce chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al versamento di tale tassa e all’ipotesi di trasferimento della sede sociale.
La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) deve essere versata da: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (L. 8.6.1990, n. 142), in quanto provvisti di fondo di dotazione.
Sono, inoltre, obbligate al versamento (C.M. 3.5.1996, n. 108/E), le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Soggetti esonerati
Sono, invece, esonerati dal versamento della suddetta tassa: le società cooperative e di mutua assicurazione (C.M. n. 108/E/1996), non rientrando nel Libro V del Codice civile; le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare deve tenere le scritture prescritte dalla Legge fallimentare (R.D. 16.3.1942, n. 267 e succ. modif.) soggette a vidimazione da parte del giudice delegato «senza spese»; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (R.M. 10.11.1990, n. 411461).
Trasferimento della Sede sociale o modifiche successive
La tassa è dovuta in base all’importo del capitale sociale al 01/01/20XX.
Pertanto, qualsiasi modifica intervenuta successivamente non incide sul calcolo dell’importo dovuto.
Importo da versare
La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno. L’importo dovuto si differenzia a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento (per il 2026, quindi, si deve fare riferimento all’1.1.2026):
se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a euro 516.456,90, la tassa dovuta è di euro 309,87;
se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90, la tassa dovuta è di euro 516,46.
Eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute dopo il 1° gennaio non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’importo della tassa per l’anno in corso (20XX); se ne dovrà tenere conto, invece, per l’anno successivo (20XX).
Termine e modalità di versamento
La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve essere corrisposta entro il 16.3.2026.
La tassa annuale deve essere versata in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione «Erario» il codice tributo 7085, e l’anno di riferimento 2026. Per le società costituite dopo l’1.1.2026, il versamento deve essere effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10, approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 29.12.2009 e da utilizzare a partire dall’1.1.2010), mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara.
Vidimazione di libri e registri sociali
In caso di richiesta di vidimazione successiva al 16.3.2026, è necessario esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del Mod. F24, attestante l’avvenuto versamento. Se, invece, la richiesta viene fatta prima del 16.3.2010, la prova del pagamento non può essere fornita, in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (R.M. 20.11.2000, n. 170/E), fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare in seguito l’esecuzione del versamento.
Sanzioni per omesso o ritardato versamento
In assenza di una norma specifica, in caso di omesso o ritardato versamento della tassa annuale per i libri e registri sociali, si ritiene che sia applicabile la sanzione ordinaria del 30% dell’importo dovuto (art. 13, co. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
Calcolo tassa annuale libri sociali
Funzionamento
Nel software GB, la tassa annuale libri sociali si calcola accedendo a contabilità > bilancio > tassa annuale libri sociali:
Nel prospetto vengono esposti i dati riepilogativi della ditta ed in particolare l’ammontare della tassa annuale da versare in base al capitale sociale disponibile all’01/01/2026.
Se il capitale sociale/fondo di dotazione pari o inferiore a euro 516.456,90, la tassa dovuta è di euro 309,87 mentre se il capitale sociale/fondo di dotazione superiore a euro 516.456,90, la tassa dovuta è di euro 516,46
Dopo aver verificato la correttezza del calcolo effettuato, è possibile inviare il debito all’F24, cliccando il bottone “Invio ad F24”:
Nel momento in cui il debito 7085 è stato inviato in F24 nel mese di marzo. Ciò potrà essere visto accedendo all’applicazione F24 sia dalla maschera di calcolo sia dalla gestione vera e propria abilitata per l’anno.
Il bottone riporterà una spunta verde qualora il codice viene inviato in F24 e versato altrimenti porterà un triangolo
NB: Si ricorda che l’invio è possibile solo se è stata abilitata l’applicazione F24 per l’anno
Inoltre, se non è stata effettuata la prenotazione o il pagamento anche di parte del debito, è possibile annullare l’invio cliccando in “Annulla invio F24”:
In corrispondenza di ‘Importo pagato’ e ‘Data pagamento’ viene riportato se il pagamento in F24 è stato effettuato e l’eventuale data di versamento.
Sarà possibile riscontrare lo stato del versamento attraverso la legenda:
Per agevolare l’utente nella predisposizione dell’invio del tributo quindi del pagamento, è possibile accedere direttamente all’F24 della ditta cliccando in “Applicazione F24”:
Cliccando in “Registrazione in prima nota” è possibile predisporre la registrazione del pagamento in prima nota. la registrazione di prima nota sarà in un primo momento evidenziata attraverso una maschera che rende in anteprima la scrittura di prima nota. dopo la visualizzazione la scrittura sarà riportata e registrata con le medesime caratteristiche in prima nota.
Infine, nel campo “Note” l’utente può riportare un commento di supporto per la ditta.
Multiditta
Dalla gestione di calcolo della tassa annuale libri sociali per la singola ditta è possibile accedere alla vista multiditta per tenere traccia dell’adempimento da effettuare per tutte le ditte che devono versare il tributo.
È sufficiente quindi cliccare il bottone:
Il funzionamento resta quello previsto per ogni ditta.
Inserire gli appositi check per filtrare le ditte:
F24 inviati
F24 pagati per intero
F24 pagati in parte
Pagamento registrato in prima nota
Pagamento non registrato in prima nota
Stampa
Attraverso il tasto di stampa è possibile esportare in excel, salvare nel formato pdf e stampare lo stato dell’operazione relativa al calcolo e versamento della singola ditta oppure nella visualizzazione “multiditta” di tutte le ditte presenti in elenco
Applicazioni software collegate all’articolo:
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