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DDL di Bilancio: Spese di trasferta e rappresentanza deducibili in presenza di pagamenti tracciabili

Entro fine anno verrà approvato in via definitiva da parte delle Camere il Disegno di Legge di Bilancio 2025.

Tra le novità che si evincono dalla lettura del testo in bozza risulta l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese di trasferta e rappresentanza.

Disposizioni generali

Entro fine anno verrà approvato in via definitiva da parte delle Camere il Disegno di Legge di Bilancio 2025. Tra le novità che si evincono dalla lettura del testo in bozza risultano le disposizioni di cui all’art. 10 denominato “Misure in materia di tracciabilità delle spese”.

Più nello specifico, perseguendo la finalità di adottare disposizioni nuove in materia di lotta all’evasione, il provvedimento introduce l’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta e di rappresentanza, precludendone la deducibilità in caso di pagamenti in contanti.

Ferma la necessaria approvazione definitiva del provvedimento, le novità avranno decorrenza a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e saranno rilevanti tanto ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, quanto ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.lgs. n. 446/1997.

Reddito da lavoro dipendente

L’art. 10 comma 1, lett. a) interviene sull’art. 51, comma 5, del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) il quale dispone in materia di concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente come segue:

“Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;[…]”

Su quanto sopra indicato la bozza di provvedimento dispone che “i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)”.

Pertanto, riassumendo quanto innanzi indicato, l’obbligo di tracciabilità della spesa ai fini del riconoscimento del beneficio della deduzione, riguarda i rimborsi delle spese per:

  • Vitto e alloggio;
  • Viaggio e trasporto effettuati mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente (Legge 15 gennaio 1992, n.21).

Reddito da lavoro autonomo

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di reddito da lavoro autonomo l’art. 10, comma 1 lett. b) interviene sull’art. 54 TUIR, aggiungendo il comma 6-ter, in base al quale “ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedente”.

Si tratta, pertanto, delle spese addebitate analiticamente al committente relative a:

  • Prestazioni alberghiere;
  • Somministrazioni di alimenti e bevande;
  • Viaggio e trasporto effettuati mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente (Legge 15 gennaio 1992, n.21).

E dei rimborsi analiticamente documentati riguardanti le medesime spesse innanzi indicate:

  • Sostenute per le trasferte dei dipendenti;
  • Corrisposti a lavoratori autonomi.

Spese per prestazioni di lavoro

Sempre con la finalità di definire sistemi di lotta contro l’evasione, il testo in bozza del richiamato provvedimento dispone all’art. 10, comma 1 lett. c) in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95 TUIR e così l’obbligo di pagamento tracciabile ai fini del riconoscimento del beneficio della deduzione per le menzionate spese.

In particolare, la disposizione specifica che “le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti”.

Spese di rappresentanza

Infine, l’art. 10 comma 1 lett. d) interviene sull’art. 108 comma 2 in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, introducendo anche per queste l’obbligo di pagamento tracciabile ai fini della deduzione dal reddito complessivo.

Dott.ssa Francesca Sparano

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