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Dichiarazione 2026: Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e ulteriore detrazione – Episodio 171

Al fine di adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale, la Legge di Bilancio 2026 ha modifcato alcune norme contenute nel DPR n. 633/1972 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

di Francesca Sparano | · aggiornato il · 5 min di lettura

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Ascolta “Ep. 171 Dichiarazione 2026: Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e ulteriore detrazione” su Spreaker.

Nel focus odierno analizzeremo la disciplina della somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e dell’ulteriore detrazione, due misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di riduzione della pressione fiscale. Nello specifico, esamineremo come queste novità si riflettano negli adempimenti dichiarativi, con specifico riferimento alla compilazione del modello 730 2026 e del modello redditi persone fisiche 2026.

Le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, ha introdotto due interventi mirati a ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente. Il primo è una somma aggiuntiva riconosciuta per l’anno 2025 ai titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000. Questo importo non concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi non incide sul calcolo dell’IRPEF. Il secondo intervento riguarda invece i titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo superiore ad euro 20.000 ma non superiore ad euro 40.000. Per questa fascia, per il 2025, è stata prevista un’ulteriore detrazione da applicare sull’imposta lorda.

La somma che non concorre al reddito

Vediamo innanzitutto quali sono gli aspetti più rilevanti della somma che non concorre alla formazione del reddito. L’articolo 1, comma 4 della legge di bilancio 2025 ha stabilito che: ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 TUIR, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente una percentuale corrispondente al 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore ad euro 8.500, 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore ad euro 8.500 ma non ad euro 15.000, 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore ad euro 15.000.

Esclusioni e criteri di calcolo

Il comma 4 della legge di bilancio 2025 specifica inoltre che sono esclusi dal riconoscimento della somma i redditi indicati alla lettera A, comma 2, articolo 49 TUIR, ovvero le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati. Inoltre, in base al successivo comma 5, ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

L’ulteriore detrazione per redditi medio-alti

Analizziamo ora i presupposti che presiedono il riconoscimento dell’ulteriore detrazione. L’articolo 1, comma 6 della Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che per l’anno 2025 ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore ad euro 20.000 spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari ad euro 1.000 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 32.000, ed al prodotto tra euro 1.000 e l’importo corrispondente al rapporto tra euro 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 8.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 32.000 ma non ad euro 40.000.

Modalità di riconoscimento nel 2025

Per il 2025, tanto la somma aggiuntiva quanto l’ulteriore detrazione sono state riconosciute automaticamente dai sostituti d’imposta, in base alle percentuali indicate dalla norma e all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, effettuando poi i dovuti recuperi, se necessario e sulla base della valutazione dell’effettiva spettanza in sede di conguaglio.

I profili dichiarativi nel 2026

Per determinare la somma spettante ai sensi del comma 4 della Legge di Bilancio 2025 o l’ulteriore detrazione prevista dal comma 6 della stessa legge, è richiesta la compilazione delle colonne 5, 6, 7 ed 8 del rigo C14 ed RC14. Occorre riportare nella colonna 5, denominata Tipologia, il codice indicato nel punto 718 della Certificazione Unica 2026, dove è indicato il codice 1 se è presente almeno un reddito di cui all’articolo 49 TUIR, con l’esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera A del medesimo articolo, il codice 2 se non è presente almeno un reddito di cui all’articolo 49 TUIR, con l’esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera A del medesimo articolo. In questo caso non vanno compilate le colonne 6, 7, 8, 9 e 10 del rigo RC14 e C14.

Chiarimenti sull’articolo 49 TUIR

Con riferimento all’articolo 49 TUIR si evidenzia come il comma 2, lettera A richiami come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Redditi e giorni di lavoro

Andando avanti nella compilazione, occorre riportare nella colonna 6, denominata “Redditi di lavoro dipendente, art. 49 TUIR”, l’importo indicato nel punto 719 della Certificazione Unica 2026. Nella colonna denominata “Redditi lavoro sportivo dilettantistico”, di cui all’art. 49 TUIR, occorre riportare l’importo indicato nel punto 720 della Certificazione Unica 2026. Nella colonna 8, riferita ai giorni di lavoro dipendente, va indicato il numero di giorni di lavoro dipendente riportati nel punto 721 della Certificazione Unica 2026.

Codici e importi riconosciuti

Nella colonna 9, denominata Codice, occorre indicare il codice riportato nel punto 724 della Certificazione Unica 2026, ovvero il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e l’ha erogata tutta o in parte. In questo caso, nella colonna 10 del rigo C14 va riportato l’importo della somma erogata dal sostituto d’imposta indicato nel punto 725 della Certificazione Unica 2026. Oppure il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, ovvero pur avendola riconosciuta non ha provveduto ad erogarla neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 10 del rigo C14. In nessun caso, invece, va riportato nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche l’importo della somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 726 della Certificazione Unica.

Conguagli e ricalcoli in dichiarazione

Per quanto riguarda infine i meccanismi di erogazione e di conguaglio, nello scenario ordinario le competenze in oggetto sono liquidate dal sostituto d’imposta e trovano evidenza nella Certificazione Unica. Tuttavia, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, si procede ad una rideterminazione del quantum spettante sulla base dell’imponibile complessivo dichiarato.
Tale procedura di ricalcolo genera due possibili scenari: attribuzione dell’importo spettante qualora il datore di lavoro abbia omesso l’erogazione o l’abbia effettuata in misura parziale rispetto al diritto maturato, o recupero dell’importo erogato nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia corrisposto importi non spettanti o eccedenti.

Di Francesca Sparano

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