GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

La legge delega sulla riforma del terzo settore si è occupata sin dal principio dell’ipotesti della distribuzione indiretta degli utili. Il d.Lgs 117/2017 contiene diverse disposizioni atte a limitare la possibilità di distribuzione indiretta, tramite corresponsione di compensi o retribuzioni sproporzionate, e ciò si riflette inevitabilmente sui lavoratori ETS.

La nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2020 chiarisce alcuni aspetti definiti dagli art. 8 e 16 del d.lgs. 117/2017 in materia della decorrenza ed il perimetro soggettivo di dette disposizioni.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.136 ETS i lavoratori ed i volontari negli ets inquadramento normativo” su Spreaker.

Il volontario

La disciplina in tema di volontariato è un elemento comune a tutti gli enti di Terzo settore che decidano di avvalersi di volontari nello svolgimento delle loro attività. In particolare, il volontario è definito come un soggetto che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche attraverso un ente del Terzo settore (ETS), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non è indispensabile che il volontario sia anche associato dell’ente: il codice chiarisce che anche un non associato può essere volontario.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività può rimborsargli unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Per poter ottenere il rimborso il volontario presenta all’associazione un’autocertificazione, purché i rimborsi non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Quello appena menzionato è il cosiddetto “rimborso autocertificato”, per il quale non è necessario che il volontario presenti all’ente i documenti giustificativi delle spese sostenute: questi ultimi però devono comunque esserci e, in caso di controllo, il volontario li deve presentare. Il “rimborso autocertificato” non costituisce quindi un rimborso spese forfetario, il quale è vietato espressamente dal codice.

La qualifica di volontario è incompatibile sia con il lavoro subordinato che autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito con l’ente ove il volontario è socio o associato, oppure l’ente per il quale svolge attività di volontario.

Secondo la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 febbraio 2020 negli Ets esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario, senza distinzione tra volontario stabile e occasionale, e quella di lavoratore.

Il codice del Terzo settore prevede la promozione del volontariato, in particolare:

  • le amministrazioni pubbliche devono promuovere la cultura del volontariato tra i giovani e nelle strutture educative valorizzando le diverse espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle stesse organizzazioni di Terzo settore;
  • è introdotto il riconoscimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato;
  • i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un Ets hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o turnazioni.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono le due tipologie di enti del Terzo settore che si avvalgono obbligatoriamente di volontari. Il codice del Terzo settore prevede infatti che esse debbano svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Pertanto sia le Odv che le Aps possono comunque avvalersi di persone retribuite ma l’attività di volontariato deve rimanere prevalente.

Nelle Odv il numero di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio). Un criterio simile vale anche per le Aps, per le quali però è posto un ulteriore criterio (alternativo a quello appena menzionato), per il quale il numero dei lavoratori non può superare il 20% del numero dei soci (non più di 20 persone retribuite ogni 100 associati, ad esempio). Ai fini del calcolo appena evidenziato, nel computo dei “lavoratori” rientrano solamente i soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, con esclusione dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.

Nelle imprese sociali il volontariato è ammesso, ma può essere utilizzato solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Il registro dei volontari

È il registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (ETS). Sempre nel medesimo registro è facoltà dell’ente istituire un’apposita sezione separata per i volontari occasionali. Il codice non definisce cosa si debba intendere per “volontario occasionale” rimettendo tale definizione ai singoli enti, i quali, per distinguere i volontari non occasionali (e quindi iscritti al registro) da quelli occasionali, potrebbero assumere come criteri quelli dell’assiduità e della continuità del proprio impegno. Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Gli enti del Terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari (associati e non) che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Gli enti medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, in cui sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Prima di essere posto in uso, il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. In alternativa l’ente può adottare la tenuta del registro con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile e cioè:

  • le registrazioni contenute nei documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione;
  • le registrazioni costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;
  • gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale del rappresentante legale o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per gli enti di Terzo settore aderenti a reti associative, è possibile l’adozione di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione, dalla medesima rete. In tal caso rimane in capo al singolo ente la titolarità degli obblighi relativi alla tenuta del registro, e quindi all’inserimento e alla modifica. La rete associativa può accedere solo in visione alle informazioni contenute.

Nel registro l’ente del Terzo settore deve indicare, per ciascun volontario:

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

È inoltre fondamentale procedere ad aggiornare il registro ogni qualvolta ciò sia necessario. Le medesime informazioni devono essere comunque raccolte per i volontari occasionali e conservate dall’ente. Qualora l’ente stesso abbia inteso istituire nel registro una sezione separata dedicata ai volontari occasionali, tali informazioni saranno apposte sul registro.

L’associazione che abbia una o più sedi secondarie può adottare una “sezione separata” del registro dei volontari cartaceo tenuto presso la sede operativa la cui cura sia affidata a una persona preposta, a condizione che sia deliberato dall’organo di amministrazione, vengano adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni, ne sia data corretta informazione alla società assicuratrice e che vengano effettuate verifiche periodiche da parte dell’organo di amministrazione. È possibile, quindi, l’istituzione di più registri volontari relativi a singole sedi purché siano regolarmente vidimati e garantiscano la certezza delle scritture.

Il codice allarga a tutti gli ETS che si avvalgono di volontari l’obbligo di tenere l’apposito registro in precedenza previsto solo per le organizzazioni di volontariato.

Nel libro dei volontari si iscrivono coloro che svolgono la lor attività gratuitamente a beneficio dell’ente del terzo settore. Nel libro dei soci o degli associati si iscrivono i soci, ovverosia i soci fondatori e coloro che fanno domanda per entrare nella compagine sociale in un secondo momento, che condividono gli ideali e lo spirito associativo. I libri non coincidono. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli conto gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato. Gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Ai fini assicurativi il D.M. del 6 ottobre 2021 specifica che l’obbligo assicurativo è esteso anche a quei volontari che svolgono a loro attività in modo occasionale.

Le polizze possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all’art. 41 del codice del terzo settore, cui esse aderiscono. Le polizza assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Lavoro nel terzo settore

Nel codice del Terzo settore la figura del lavoratore è distinta da quella del volontario.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e comunque ogni altra attività lavorativa retribuita dall’ente, è incompatibile con l’attività di volontariato svolta dalla persona presso lo stesso ente del Terzo settore. Come espresso anche in una nota del ministero del Lavoro (27 febbraio 2020), dunque, negli enti del Terzo settore esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario, senza distinzione tra volontario stabile e occasionale, e quella di lavoratore. Nell’atto costitutivo o nello statuto delle associazioni del Terzo settore è possibile attribuire ai lavoratori la nomina di uno o più amministratori, fermo restando che la nomina della maggioranza degli amministratori è prerogativa riservata all’assemblea. Non possono far parte dell’organo di controllo soggetti legati da un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Applicazioni software collegate al podcast:

TAG ETSinquadramentolavoratoripodcast commercialistivolontari


Scegli il software Revisione Legale GB: percorso guidato, più potenza con l’IA e novità costanti