La disciplina dell’organo di controllo e della revisione legale è contenuta negli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, è una norma di carattere inderogabile, pertanto gli enti hanno l’obbligo di conformare gli statuti al dettato normativo e, come precisato dalla norma ministeriale n. 11560, tale previsione normativa è entrata in vigore senza attendere la funzionalità del RUNTS.
La nomina degli organi di controllo e/o revisione da parte degli entri ai sensi del D: LGS 117/2017, in funzione dell’iscrizione nel RUNTS e della conseguente assunzione della qualifica di ETS è prevista dall’applicazione degli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017, già in vigore.
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Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
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Enti del Terzo Settore
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità(1).
L’obbligo previsto al comma2 dell’art 30 del cts, cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del cts. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 239, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5-6-7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
In base al documento n. 12604/2017 sono da considerare immediatamente applicabili a decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs 117/2017, le norme che non presentino un nesso di diretta è del registro unico nazionale ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi.
I limiti dimensionali di cui all’art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017 devono essere valutati dall’ente qualificabile come ETS a decorrere dall’esercizio 2018.
Organo di controllo
Nelle fondazioni ETS e negli enti che hanno costituito patrimoni con destinazione specifici, in base all’art. 10 del D.lgs. 117/2017 deve essere sempre nominato un organo di controllo anche monocratico. La facoltà deve essere espressamente individuata dallo statuto dell’ente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito in una circolare alcuni aspetti relativi agli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale laddove siano stati superati i limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del codice del terzo settore.
La circolare è stata inviata agli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) presso le Regioni e le Province autonome attraverso il coordinamento della Commissione politiche sociali della Conferenza Stato Regioni e per conoscenza al Forum Nazionale del Terzo settore e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec).
Il Ministero informa che l’avvenuta nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale al momento in cui l’ufficio del runts riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio sarà valutata positivamente, ai fini della permanenza nel Runts, anche qualora risulti comunque tardivo rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.
Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.
Il Ministero ricorda poi che dopo due anni in cui i parametri di riferimento sono stati superati, l’ente è tenuto a dotarsi di un organo di controllo e/o di un revisore legale anche se i valori del terzo anno si preannuncino o risultino al di sotto delle soglie di legge, in quanto ai sensi degli articoli 30 e 31 del codice l’obbligo previsto verrebbe meno solo in presenza di un biennio consecutivo che registri, da bilancio approvato, valori inferiori alle soglie di riferimento.
Un ulteriore chiarimento riguarda il caso di enti precedentemente non assoggettati al regime codicistico, nemmeno in qualità di ente del Terzo settore (ETS) in via transitoria (sono considerati ETS in via transitoria le Onlus, iscritte nella relativa anagrafe unica, per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all’istanza di iscrizione al Runts risulti il superamento delle soglie dimensionali. Il Ministero informa che, nei confronti di tali enti neo-iscritti, l’obbligo di nomina sorgerà comunque non appena iscritti al Runts, qualora nel biennio precedente l’iscrizione i limiti dimensionali siano stati raggiunti. A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal Runts.
Compiti dell’organo di controllo
L’organo di controllo deve esercitare, in ogni caso, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli art. 5 -6 7-8 del D.lgs. 117/2017 (attività di interesse generale ed attività diverse che possono esser svolte dagli ETS, raccolta di fondi, assenza dello scopo di lucro e devoluzione del patrimonio residuo)
l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge ed al ricorrere dei requisiti può anche esercitare la revisione legale, dietro espressa previsione statutaria o specifica decisione all’atto della nomina.
L’organo di controllo deve anche attestar che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da appposito decreto (pubblicato in gazzetta ufficiale n. 186 del 9.08.2019
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione o di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull’andamento delle attività dell’ente in generale o di singole operazioni (attività iniziative, progetti).
Nomina dell’organo di revisione
La revisione legale è obbligatoria. Indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente e/o dall’eventuale personalità giuridica quanto sono superati per 2 esercizi consecutivi, 2 dei limiti previsti dall’art. 30 del Cts. La nomina del revisore legale è obbligatoria anche quando nel caso di enti dotati di personalità giuridica siano costituiti patrimoni a destinazione specifica, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 117/2017.
Per un’interpretazione diretta si ritiene che in caso di patrimonio destinato, la revisione legale e la vigilanza debbano essere assegnati a soggetti distinti.
Per la gestione della revisione valgono le norme e le incompatibilità prevista ordinarmene per il mondo delle imprese dal d.lgs. 39/201, da ritenersi applicabili anche agli ETS
La relazione del bilancio deve tenere contro delle specificità dell’incarico e delle peculiarità dell’ente.
La relazione dell’organo di controllo per il Terzo settore
Il modello della relazione dell’organo di controllo per il terzo settore è stato aggiornato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in base alle indicazioni presenti nelle norme di comportamento del settore.
Il modello della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall’organo di controllo collegiale degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre è online dal mese di aprile 2025 sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti i e degli esperti contabili.
Il modello di relazione si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore applicabili, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.