
Il bilancio di liquidazione è il bilancio finale avente l’obiettivo di riepilogare tutte le attività e le passività di un’azienda che cessa di essere operativa dunque, il bilancio finale di liquidazione illustra la situazione al termine delle operazioni di liquidazione; esso è disciplinato principalmente dal codice civile e dal principio contabile OIC n. 5.
Nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio finale di liquidazione deve essere riferito al periodo dal 01 gennaio alla data del termine della liquidazione.
La normativa di riferimento
Il codice civile nell’articolo 2490 stabilisce che: “I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell’articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487 bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese [2188] con gli effetti previsti dall’articolo 2495”.
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