
L’Agenzia delle Entrate con numerosi provvedimenti, anche quest’anno, ha approvato i modelli, le istruzioni, le specifiche tecniche, nonché individuato le modalità applicative ed i livelli di affidabilità fiscale ai fini dei benefici premiali. Con il Decreto 31 marzo 2026, poi, il MEF ha approvato 173 ISA relativi ad attività economiche dei comparti: agricoltura (2), manifattura (37), servizi (60), commercio (51) e attività professionali (23), con le relative “Note tecniche e metodologiche”. In particolare, il citato DM 31 marzo 2026 ha approvato 85 “nuovi” ISA contraddistinti dalla lettera iniziale “E” (quarta revisione) e “F” (quinta revisione). Con il Decreto del 15 aprile 2026, invece, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2025. Relativamente alla individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, il provvedimento n. 123160/2026 ha definito i punteggi necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2025.
Al riguardo, si osserva che, per il 2026, non sono state previste cause di esclusione applicabili agli Enti del Terzo settore che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa nonché le OdV e le APS che applicano il regime forfetario ed imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017. Relativamente al contenuto del modello di adesione al CPB e di comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta di concordato, poi, non si segnalano novità di rilievo rispetto allo scorso anno.
Premessa
Gli Isa, come noto, sono uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. Questi, rappresentano la sintesi di “indicatori elementari” tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o dell’attività professionale (anche con riferimento a “diverse” basi imponibili) ed esprimono – su una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati, l’accesso al previsto regime premiale. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38 DPR n. 600/73 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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