Il “Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa”, denominato brevemente con l’acronimo FASI, è un’associazione non riconosciuta di secondo grado, costituita a seguito del protocollo del 13 aprile 1981 e dell’accordo del 9 dicembre 1981 e seguenti modifiche intercorse tra Confindustria e Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, Federmanager, che opera unicamente ai fini assistenziali, all’interno di un sistema di mutualità e utilizzando un principio di non selezione del rischio e basandosi su specifici Regolamenti, Statuto, Tariffario e Piani Sanitari.
Lo scopo del FASI è di distribuire ai dirigenti aventi i requisiti, prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria rientrando nell’ambito dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa di cui all’art. 51 comma II Lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
Funzionamento del FASI
Il Fasi accumula i contributi versati dalle aziende e dai dirigenti iscritti con il fine di offrire una copertura sanitaria integrativa del Sistema Sanitario Nazionale. Tali contributi sono stabiliti tramite accordi tra Ferdermanager e Confindustria e sono dovuti a decorrere dall’iscrizione del dirigente.
In merito al contributo da parte delle aziende esso deve essere versato per ciascun dirigente iscritto al Fondo in servizio, a prescindere dall’iscrizione al Fondo di dirigenti pensionati originari delle aziende medesime.
Il FAPI, dal momento della sua creazione, ha rappresentato per i dirigenti industriali, un essenziale modello di sanità integrativa, capace di adeguarsi all’ampliamento della domanda di servizi di assistenza socio sanitaria richiesta dai suoi iscritti.
Il Fondo, quindi, eroga ai dirigenti volontariamente iscritti, fin dalla loro nomina in ambito aziendale, prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.
L’assistenza Fasi, inoltre, è estesa anche al nucleo familiare, cioè ai coniugi o conviventi, ai figli e agli ascendenti, in base allo Statuto del Fondo. L’iscrizione al Fondo è conservata anche dopo il pensionamento, per garantire la mutualità e la solidarietà intergenerazionale. Dal 1° gennaio 2025, il Fasi avvia apprezzabili aggiornamenti sulle tariffe di rimborso, con il fine di ottimizzare realmente l’accessibilità alle prestazioni sanitarie e aiutare tutti gli iscritti adottando soluzioni attuali e sostenibili.
Il Regolamento del FASI
Il Regolamento è stato approvato da Confindustria e Federmanager; esso è composto dagli articoli indicati di seguito:
- Articolo A – “Nucleo familiare”
- Articolo B – “Iscrizione al Fondo”
- Articolo B1 – “Obbligo di comunicazione della variazione anagrafica”
- Articolo C – “Termini per l’iscrizione”
- Articolo D – “Cessazione o Recesso”
- Articolo E – “Contributi”
Occorre evidenziare che i contributi a carico degli iscritti e delle aziende sono deliberati dall’Assemblea e devono essere versati in quote trimestrali non frazionabili, entro la fine del secondo mese di ogni trimestre al quale le quote medesime si riferiscono, in base alle modalità determinate dal Fondo. Tali contributi sono obbligatori a decorrere dall’iscrizione del dirigente. Il contributo delle aziende per l’assistenza sanitaria ai dirigenti pensionati ha decorrenza dal primo giorno del trimestre successivo a quello durante il quale è iniziata l’assunzione in servizio dei dirigenti o il riconoscimento della connessa qualifica, eccetto il caso in cui l’assunzione o la nomina corrispondano con il primo giorno lavorativo di ciascun trimestre.
- Articolo F – “Contributo delle aziende per i dirigenti in servizio”
Il contributo delle aziende per i propri dirigenti in servizio deve essere versato il primo giorno di ogni trimestre per ogni dirigente iscritto al Fondo che sia in servizio, oppure che si trovi in un periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso.
Nel caso in cui i dirigenti si iscrivano al Fondo nel trimestre di riferimento, l’azienda deve erogare, con il versamento del trimestre successivo, i ratei mensili del contributo attinente al trimestre nel quale sia avvenuta l’iscrizione.
- Articolo G – “Contributo delle aziende per i dirigenti pensionati”
Il contributo delle aziende per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo, è rapportato a trimestre e moltiplicato per il numero dei dirigenti in servizio il primo giorno di ogni trimestre, a prescindere dall’iscrizione al Fondo degli stessi. Tale contributo è imposto alle aziende a prescindere dall’iscrizione al Fondo di dirigenti pensionati originari delle aziende medesime. Il contributo di cui al presente articolo non è obbligatorio per i dirigenti ai quali, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata attribuita l’indennità sostitutiva del preavviso e ciò vale per tutto il periodo coperto da questa indennità.
- Articolo H – “Contributo individuale dei dirigenti”
Il contributo individuale di ogni dirigente iscritto è svincolato dal numero dei familiari assistibili, esclusi i genitori a carico, per i quali è dovuto un contributo aggiuntivo, determinato annualmente dal Fondo.
Il contributo dei dirigenti iscritti, che siano in servizio o nel periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso presso aziende obbligate al versamento dei contributi al Fondo, è trattenuto sulla loro retribuzione o sulla indennità dall’azienda in cui essi dipendono, la quale deve versarlo insieme al contributo da essa dovuto.
Il dirigente, pertanto, deve informare l’azienda della propria iscrizione al Fondo e di quella degli eventuali propri genitori, iscritti.
- Articolo I – “Ritardato versamento dei contributi”
- Articolo L – “Quota d’ingresso”
Tutti i dirigenti che si iscrivono al Fondo devono pagare una quota di ingresso, il cui importo è stabilito dall’Assemblea, da corrispondersi insieme al primo versamento contributivo.
- Articolo M – “Erogazione delle prestazioni”
In merito all’erogazione delle prestazioni essa è effettuata in base alle spese realmente sostenute, nei limiti stabiliti dalle tariffe in vigore, solo nei casi in cui sussista la continuità e la regolarità nei versamenti contributivi. In caso contrario sarà sospesa l’erogazione delle prestazioni fino alla regolarizzazione della posizione contributiva e trascorso inefficacemente un periodo di 6 mesi dalla richiesta di prestazioni, sarà definitivamente respinta. Nel caso di aziende in procedure concorsuali è possibile l’ammissione del credito del Fondo al passivo di tali aziende per regolarizzazione la posizione.
Il diritto alle prestazioni è dipendente dalla spesa concretamente sostenuta nel trimestre precedente e la richiesta, da parte degli iscritti, di tali prestazioni deve essere trimestrale e deve avvenire con le modalità definite dal Fondo. Tale richiesta deve essere inviata al Fondo dal primo giorno del trimestre successivo a quello nel quale è inclusa la data dei documenti di spesa relativi alla richiesta medesima.
È fondamentale rispettare il termine massimo per l’invio al Fondo della richiesta di prestazioni, cioè l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello relativo ai documenti di spesa attinenti alla richiesta in oggetto. Le richieste di prestazioni inoltrate oltre il termine massimo non consentiranno alcun rimborso.
Eventuali richieste di verifica o revisione della liquidazione delle prestazioni, devono essere inviate agli Uffici del Fondo entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettuazione della liquidazione stessa.
L’erogazione delle prestazioni per eventi discendenti da responsabilità di terzi è soggetta all’assunzione secondo le modalità definite dal Fondo, dell’obbligo di versare al Fondo fino a concorrenza delle prestazioni stesse, l’importo ricevuto a titolo di risarcimento, a qualsivoglia danno essa sia stata imputata, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. Tale obbligo incombe anche sull’assistito in caso di ricezione, a qualsiasi titolo, di rimborsi e/o indennità da parte di enti pubblici assistenziali.
Il FASI possiede la competenza di eseguire controlli amministrativi e medici sia prima che dopo l’erogazione delle prestazioni, anche tramite visite effettuate dai medici incaricati dal Fondo; l’eventuale rifiuto dei controlli può implicare la mancata erogazione delle prestazioni.
- Articolo N – “Reclami”
- Articolo O – “Versamento del contributo una tantum per le confluenze collettive (articolo 2 b-bis comma 2 dello Statuto)”
- Allegato Tecnico del Regolamento – “Allegato Tecnico per il calcolo del contributo di ingresso una tantum per le confluenze collettive (articolo 2 b-bis comma 2 Statuto)”
Lo statuto del FASI
Lo Statuto è stato approvato da Confindustria e Federmanager e l’ultima edizione è in vigore dal 1° gennaio 2025. In particolare, l’articolo 5 del suddetto statuto stabilisce che sono Organi del Fondo:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Presidenza;
- la Commissione Autorizzazioni e Reclami;
- il Collegio Sindacale;
- l’Organismo di vigilanza.
La scadenza del versamento dei contributi dirigenti
I contributi a carico delle aziende e dei dirigenti devono essere versati trimestralmente, osservando le scadenze deliberate dal Regolamento del Fondo, come indicato di seguito:
- 1° trimestre 28 febbraio;
- 2° trimestre 31 maggio;
- 3° trimestre 31 agosto;
- 4° trimestre 30 novembre.
Nel caso in cui sussista un ritardo del versamento dei contributi, la distribuzione delle prestazioni ai dirigenti è subito sospesa e sui contributi dovuti è calcolato un interesse di mora, in base all’articolo I del Regolamento del Fondo.
Le modalità di versamento stabilite sono le seguenti:
- l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD);
- il bollettino bancario denominato “bollettino freccia”;
- il bonifico bancario con causale di versamento generata nell’area riservata.
I contributi dovuti dai dirigenti in servizio, o che si trovino in indennità sostitutiva del preavviso, presso imprese aderenti al Fasi, devono essere trattenuti dalle competenze individuali e devono essere versati direttamente dalle imprese, mediante le modalità stabilite.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato tramite le procedure bancarie annunciate all’interno della funzione online “Versamento importi dovuti” nell’Area Riservata Aziende.
Dopo aver eseguito la procedura per dichiarare eventuali variazioni, come indicato nella voce “Come comunicare le variazioni”, risulterà l’istantaneo calcolo dei contributi dovuti e l’indicazione di debiti o dei crediti pregressi e, successivamente, sarà possibile adoperare sistemi bancari, anche online, per effettuare il versamento dell’importo dovuto.
Occorre sottolineare che i contributi trimestrali devono essere versati sempre integralmente, anche nel caso in cui esista una cessazione del rapporto o dell’iscrizione nel corso del trimestre; nel caso di iscrizione nel corso del trimestre, invece, il contributo dovuto è quantificato in ratei mensili. Al momento della prima iscrizione al Fondo, congiuntamente al primo versamento, è dovuta, spesso, una quota d’ingresso una tantum. L’entità del contributo è svincolata dalla composizione del nucleo familiare assistito eccetto per eventuali genitori iscritti, per ciascuno dei quali è dovuto un contributo trimestrale supplementare.
Infine, l’entità di tutti i contributi dovuti è divulgata annualmente nella Circolare Aziende sul portale FASI.
Dott.ssa Milena Barreca
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