
La Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo (sentenza n. 50/2026) ritiene che declini nell’abuso del diritto l’operazione di conferimento della partecipazione effettuata da una persona fisica in regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2 TUIR, qualora l’operazione non risulti supportata da valide ragioni extrafiscali.
Il caso esaminato dalla Corte di giustizia tributaria di Bergamo
Il caso ha riguardato una persona fisica che deteneva il 100 per cento del capitale sociale di una società operativa e che aveva conferito l’80 per cento della partecipazione in una holding, conservando a titolo personale il residuo 20 per cento. Il valore normale della quota conferita ammontava a 8,8 milioni di euro, mentre il costo fiscalmente riconosciuto della medesima era di 6,6 milioni di euro.
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