GBsoftware S.p.A.
Area Utenti
06-97626328 Telefono
GBsoftware S.p.A.

Home » Magazine » Focus e Approfondimenti » Dichiarazioni » Iperammortamento 2026: l’apertura ai beni strumentali extra-UE tra esigenze di politica industriale e vincoli del diritto internazionale

Fisco Focus Riservato abbonati Magazine GB

Iperammortamento 2026: l’apertura ai beni strumentali extra-UE tra esigenze di politica industriale e vincoli del diritto internazionale

di Debora Reverberi | · aggiornato il · 12 min di lettura

Condividi

Iperammortamento 2026: l’apertura ai beni strumentali extra-UE tra esigenze di politica industriale e vincoli del diritto internazionale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 88/2026 di conversione, con modificazioni, del D.L. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale) è confermata la novità più attesa in materia di iperammortamento: la soppressione del controverso vincolo di origine Ue e/o See per i beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, oggetto di incentivo.

L’efficacia è retroattiva, agendo sulla norma primaria istitutiva del nuovo iperammortamento, la L. 199/2025, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.

Il vincolo di origine Ue permane esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, quale criterio insito nei requisiti di iscrizione al registro Enea per il fotovoltaico, ammissibili all’iperammortamento se ricompresi alle lettere b) e c), dell’articolo 12 del D.L. 181/2023. La rimozione del “made in Ue/See” produce benefici micro e macroeconomici, con un costo per lo Stato di circa 1,3 miliardi di euro.

INDICE

Premessa

L’articolo 7, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio scorso, ha soppresso retroattivamente il vincolo di origine dei beni strumentali nuovi oggetto di iperammortamento, originariamente previsto all’articolo 1, comma 427 della L. n. 199/2025.

Il vincolo imponeva a tutti i beni agevolabili la produzione in “uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo” ed era apparso, sin dall’origine, un aspetto controverso del nuovo incentivo.

Dettato da esigenze di politica industriale finalizzate al rafforzamento della competitività dei produttori europei rispetto alla concorrenza dei produttori asiatici, il requisito territoriale era apparso di difficile applicazione operativa, specie nel caso di impianti complessi e software; avrebbe, inoltre, penalizzato intere categorie e relative filiere di beni tipicamente prodotti extra Ue e soprattutto risultava incompatibile con il diritto internazionale, poiché violava i trattati sul commercio globale e i principi di non discriminazione.

La rimozione del vincolo “made in Ue/See” ha generato indubbi benefici per le imprese italiane investitrici, per fornitori e produttori di qualunque nazionalità e in ambito macroeconomico ha evitato ritorsioni, dazi e contromisure commerciali da parte dei produttori extra Ue. Tuttavia, la sua...

Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.

Non hai un account?

Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.

Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

Articoli autorali di aggiornamento e approfondimento quotidiano Podcast e videopillole settimanali GBinforma, la rubrica sulle scadenze e gli adempimenti del mese Guide, dispense ed altri contenuti d’autore News quotidiane
Registrandomi al sito verrà creato un account a me dedicato.
Con la registrazione confermo di accettare il trattamento dei miei dati personali da parte di GBsoftware S.p.A., come descritto nell’informativa sulla privacy e i termini e le condizioni relativi alla licenza d’uso del software.
Acconsento a ricevere da parte di GBsoftware S.p.A. notizie, novità e offerte relative ai prodotti e servizi proposti con comunicazioni profilate in base ai dati forniti e/o i dati raccolti mediante il tracking pixel dell’email.
* campi obbligatori

* campi obbligatori

Altre pubblicazioni di Fisco

Tutte le pubblicazioni di Fisco