
Passaggio di consegne nella legge di Bilancio 2026 tra credito d’imposta e Iperammortamento, cioè il passaggio contrario a quello che avvenne nel 2020. Le due agevolazioni citate hanno il medesimo obiettivo, cioè, favorire l’ammodernamento degli impianti industriali italiani, ma lo ottengono con diverse modalità, essendo il credito d’imposta un bonus spendibile immediatamente a prescindere dall’imponibile fiscale realizzato dall’impresa, mentre l’Iperammortamento, traducendosi in una variazione diminutiva del reddito tassabile, si manifesta come un vantaggio fruibile con meno velocità. Inoltre, bisogna considerare che per ottenere un risultato concreto, occorre avere un imponibile fiscale ai fini delle imposte sul reddito positivo, poiché viceversa, si incrementerebbe la perdita riportabile a nuovo, senza fruire di alcun concreto vantaggio.
Premessa
Con la pubblicazione in G.U. della L. 199/25 prende ufficialmente avvio l’agevolazione dell’Iperammortamento, che accompagnerà le imprese per un lasso temporale, a volte, molto lungo poiché essendo il vantaggio correlato all’investimento in beni strumentali tecnologici e al loro processo di ammortamento, esso potrebbe essere applicato anche per diversi anni se l’aliquota tabellare del cespite è non molto elevata. Certamente l’agevolazione in questione non è originale nel panorama tributario italiano, essendo già stata promulgata nel 2017 e poi abbondonata nel 2020 a favore del credito d’imposta: ebbene oggi avviene una sorta di staffetta contraria, nel senso che il credito d’imposta va a terminare sostituito, appunto, dall’Iperammortamento. Non tutte le disposizioni normative, tuttavia, sono state promulgate con la L. 199/25, basti notare che sia nell’art. 1 comma 430 della L. 199/25, sia nel successivo comma 433 sono previste norme attuative senza le quali è praticamente impossibile applicare in concreto il vantaggio fiscale. Più precisamente con il comma 430 si prevedono modelli comunicativi da inviare al GSE concernenti gli investimenti agevolabili. Sul punto si ricorda che per ottenere il credito d’imposta su investimenti tecnologici nel 2025 era necessario inviare comunicazioni preventive e a consuntivo (anche in considerazione del plafond contingentato a disposizione dei contribuenti). Invece nel comma 433 si rinvia ad un decreto da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore della L. 199/25 (quindi presumibilmente fine gennaio 2026 anche se l’esperienza ci suggerisce di non ritenere prescrittiva la scadenza) a cura del Mimit, di concerto con il MEF, in cui inserire le regole procedurali che dovranno essere osservate dalle imprese.
Anzitutto dovrà essere chiarito chi dovrà attestare che il bene rientra negli elenchi di cui agli allegati IV e V della L. n. 199/25 e che dovrà attestare l’avvenuta interconnessione, momento cruciale per far scattare la fruizione della agevolazione. In merito a questo tema si ricorda che nella precedente L. 232/2016 (vecchio Iperammortamento) vi era un comma specifico (art. 1, comma 11) che assegnava o al legale rappresentante della impresa (o ad un tecnico abilitato per investimento di entità rilevante) il dovere di produrre una attestazione con i contenuti di cui sopra. È probabile che la medesima scelta venga eseguita dal Decreto Attuativo in corso di emanazione, ma ad oggi la questione non è risolvibile con chiarezza.
Analizziamo ora i vari aspetti della agevolazione con l’aiuto dei chiarimenti forniti nel passato, primo tra tutti la circolare n. 4/E/2017.
Ambito soggettivo
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TAG imposte diretteIperammortamento