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Iperammortamento: caratteristiche della agevolazione nella L. N. 199/2025

Passaggio di consegne nella legge di Bilancio 2026 tra credito d’imposta e Iperammortamento, cioè il passaggio contrario a quello che avvenne nel 2020. Le due agevolazioni citate hanno il medesimo obiettivo, cioè, favorire l’ammodernamento degli impianti industriali italiani, ma lo ottengono con diverse modalità, essendo il credito d’imposta un bonus spendibile immediatamente a prescindere dall’imponibile fiscale realizzato dall’impresa, mentre l’Iperammortamento, traducendosi in una variazione diminutiva del reddito tassabile, si manifesta come un vantaggio fruibile con meno velocità. Inoltre, bisogna considerare che per ottenere un risultato concreto, occorre avere un imponibile fiscale ai fini delle imposte sul reddito positivo, poiché viceversa, si incrementerebbe la perdita riportabile a nuovo, senza fruire di alcun concreto vantaggio.

Premessa

Con la pubblicazione in G.U. della L. 199/25 prende ufficialmente avvio l’agevolazione dell’Iperammortamento, che accompagnerà le imprese per un lasso temporale, a volte, molto lungo poiché essendo il vantaggio correlato all’investimento in beni strumentali tecnologici e al loro processo di ammortamento, esso potrebbe essere applicato anche per diversi anni se l’aliquota tabellare del cespite è non molto elevata. Certamente l’agevolazione in questione non è originale nel panorama tributario italiano, essendo già stata promulgata nel 2017 e poi abbondonata nel 2020 a favore del credito d’imposta: ebbene oggi avviene una sorta di staffetta contraria, nel senso che il credito d’imposta va a terminare sostituito, appunto, dall’Iperammortamento. Non tutte le disposizioni normative, tuttavia, sono state promulgate con la L. 199/25, basti notare che sia nell’art. 1 comma 430 della L. 199/25, sia nel successivo comma 433 sono previste norme attuative senza le quali è praticamente impossibile applicare in concreto il vantaggio fiscale. Più precisamente con il comma 430 si prevedono modelli comunicativi da inviare al GSE concernenti gli investimenti agevolabili. Sul punto si ricorda che per ottenere il credito d’imposta su investimenti tecnologici nel 2025 era necessario inviare comunicazioni preventive e a consuntivo (anche in considerazione del plafond contingentato a disposizione dei contribuenti). Invece nel comma 433 si rinvia ad un decreto da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore della L. 199/25 (quindi presumibilmente fine gennaio 2026 anche se l’esperienza ci suggerisce di non ritenere prescrittiva la scadenza) a cura del Mimit, di concerto con il MEF, in cui inserire le regole procedurali che dovranno essere osservate dalle imprese.

Anzitutto dovrà essere chiarito chi dovrà attestare che il bene rientra negli elenchi di cui agli allegati IV e V della L. n. 199/25 e che dovrà attestare l’avvenuta interconnessione, momento cruciale per far scattare la fruizione della agevolazione. In merito a questo tema si ricorda che nella precedente L. 232/2016 (vecchio Iperammortamento) vi era un comma specifico (art. 1, comma 11) che assegnava o al legale rappresentante della impresa (o ad un tecnico abilitato per investimento di entità rilevante) il dovere di produrre una attestazione con i contenuti di cui sopra. È probabile che la medesima scelta venga eseguita dal Decreto Attuativo in corso di emanazione, ma ad oggi la questione non è risolvibile con chiarezza.

Analizziamo ora i vari aspetti della agevolazione con l’aiuto dei chiarimenti forniti nel passato, primo tra tutti la circolare n. 4/E/2017.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è limitata agli esercenti attività di impresa con determinazione analitica del reddito imponibile; quindi, esclusi i professionisti (e incluse le società commerciali professionali quali STP, STA etc. etc. ammesso ovviamente che possano eseguire investimenti qualificati). Ai sensi dell’art. 1 comma 228 della L. 199/25 sono esclusi, altresì i soggetti che versano in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa concordato preventivo senza continuità aziendale ed escluse, infine le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001.

Ambito oggettivo

L’agevolazione è ammessa sia per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati IV e V della L. n. 199/25 interconnessi al sistema aziendale, sia per acquisto di beni strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.  In merito a quest’ultima tipologia di investimenti il comma 429, lett) b specifica che: “Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.11”  La misura dell’incremento del costo è del 180% per investimenti fino a 2,5 ml euro, 100% da 2,5 ml a 10 ml euro, 50% da 10 ml euro a 20 ml .  Una questione a tutt’oggi non chiara è come calcolare la misura della agevolazione a fronte di bene la cui costruzione dura più di un esercizio (si veda il paragrafo successivo in merito ai beni costruiti in economia). In altri termini, considerando che per i beni in costruzione la quota di costo maturata alla fine di ciascun esercizio è considerata investimento effettuato, occorre capire se individuato un certo valore nell’anno X, nell’anno X +1 il plafond si azzera e si parte da zero. Ad esempio, se nel 2026 il bene in corso di costruzione matura costi per 2,5 ml euro (agevolazione nella misura del 180%) e nel nell’anno 2027 esso matura altri 2 ml euro l’incremento è ancora del 180% oppure del 100%? A favore della applicazione del tetto per ogni singolo anno si è pronunciata la Circ. 14/22 (par. 1) per cui si auspica che una simile tesi interpretativa venga esplicitata con riferimento anche all’iperammortamento.

Costo dell’investimento per beni costruiti in economia

L’ambito temporale dell’investimento si protrae dall’1.1.2026 al 30.9.2028. È un lasso temporale non brevissimo, tuttavia potrebbe sorgere un problema laddove il bene venga costruito in proprio dalla impresa. Ed è proprio su questa ipotesi che pongono alcune interessanti considerazioni.

Investimento realizzato in economia significa che per la costruzione del bene la società non si rivolge a terzi stipulando un contratto di appalto, bensì si dota dei materiali necessari e costruisce il bene utilizzando risorse proprie, sia per quanto attiene la forza lavoro, sia per quanto attiene ai macchinari che intervengono per la costruzione, sia per quanto riguarda le prestazioni di servizi (tra cui le utenze) afferenti alla realizzazione del bene.

Il tema può essere complicato dalla circostanza che la realizzazione del bene in economia può riguardare diversi periodi d’imposta, i quali potrebbero essere non tutti compresi nel lasso temporale agevolato.

Il primo punto delicato da verificare è individuare il periodo nel quale è avvenuto l’investimento. In merito a tale punto va ricordato che una cosa è il periodo d’imposta in cui inizia ad essere fruita l’agevolazione fiscale, altra cosa è quello in cui l’investimento si intende realizzato. Mentre il primo riferimento serve per capire da quando il beneficio fiscale è fruibile, il secondo serve per capire se l’investimento è avvenuto in un periodo d’imposta interessato da agevolazioni.

Su questo elemento si veda il passaggio della circ. 4/E/17, par. 6.1.3: “dal momento di effettuazione degli investimenti – rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 150 per cento ( oggi 180% n.d.r.)  – deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare, infatti, che la maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta – conformemente a quanto previsto dall’articolo 102, comma 1, del TUIR – solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (interconnessione per beni Industria 4.0, n.d.r.)”.

La verifica del momento di effettuazione dell’investimento dipende dalla modalità di esecuzione dell’investimento, è quindi necessario, a monte, chiarire cosa significa costruire un cespite “in economia”, sotto il profilo contabile e sotto quello fiscale.

Al riguardo è utile il riferimento al Doc. OIC 16, par. 39 che recita: “il costo di produzione comprende i costi diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione”.

Per determinare il costo di produzione è necessario isolare (con metodologia mutuata dalla contabilità industriale) i costi afferenti il bene in corso di costruzione che potranno essere rappresentati da materie prime, prodotti finiti, costo del lavoro per quota imputabile al cespite, quote di ammortamento dei cespiti utilizzati per la costruzione (sempre pro quota), utenze ed altri costi generali. Il tutto dovrà essere inserito in una scheda di lavorazione dalla quale risulterà l’importo dei costi capitalizzati.

Dal punto di vista civilistico la contabilizzazione avverrà allocando nell’attivo patrimoniale il totale determinato in un certo esercizio al conto B II  5 (Immobilizzazione in corso e acconti) in contropartita del conto economico A 4 (incremento per lavori interni). Una volta che il cespite sarà ultimato esso sarà imputato nelle immobilizzazioni materiali azzerando il conto Immobilizzazioni in corso.

Tale impostazione contabile è fondamentale anche ai fini fiscali, se solo si nota che la quota di costo del cespite, maturata in un certo periodo di imposta, è rilevante anche al fine di quantificare l’investimento agevolabile, come ha ricordato la circ. 23/E/2016, par. 3 (in tema di superammortamento, ma sul punto valida anche per l’Iperammortamento ed in genere per quantificare l’importo dell’investimento agevolabile ): “per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (oggi 1° gennaio 2026/ 30 settembre 2028), avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti:

  • la progettazione dell’investimento;
  • i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
  • la mano d’opera diretta;
  • gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
  • i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

La maggiorazione spetta anche per i beni realizzati in economia, i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016 ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale periodo, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del TUIR, anche se i lavori risultano ultimati in data successiva al 31 dicembre 2016”. (sottolineature nostre) “

Ora applicando queste regole avremo che l’investimento si intende realizzato in ciascun singolo anno per la quota di costo maturata ed inserita nella scheda di lavorazione, avendo riguardo al fatto che l’agevolazione sarà fruibile, nella modalità esistente in ciascun singolo anno di riferimento, a partire da quando l’impianto sarà interconnesso. Ciò anche nel caso in cui l’investimento fosse terminato in un periodo d’imposta non più assistito da alcuna agevolazione: in tal caso ci si limiterà a fruire della agevolazione per le quote maturate nei singoli periodi d’imposta assistiti dalla agevolazione.

di Paolo Meneghetti

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