Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2025, n. 190 del DM 8 agosto 2025, sono state introdotte le disposizioni attuative dell’IRES premiale introdotta dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 436 – 444 della legge n. 207/2024), che si concretizza in una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali, spettante al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali.
La novità è introdotta con la legge di Bilancio 2025, per agevolare gli investimenti societari.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
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Soggetti beneficiari
L’articolo 3 del DM 8 agosto 2025 prevede che possono accedere all’IRES premiale:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Soggetti esclusi
Di contro, sono esclusi dall’agevolazione:
- le società e gli enti che, nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, si trovano in liquidazione ordinaria o sono sottoposti a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- i soggetti che determinano il proprio reddito, in tutto o in parte, secondo regimi forfetari, che non consentono una valutazione puntuale degli investimenti o degli utili accantonati;
- le società e gli enti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, adottano il regime di contabilità semplificata.
Requisiti di accesso
Gli articoli 4, 5 e 6 del DM in parola disciplinano le condizioni per accedere all’IRES premiale.
Per poter assoggettare ad aliquota ridotta del 20% il reddito dichiarato nel 2025 è necessario che i suddetti soggetti:
- accantonino una quota almeno pari all’80% degli utili dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 in un’apposita riserva;
- almeno il 30% di tale utile accantonato (comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve essere destinato a investimenti qualificati. Si considera accantonato tutto l’utile non distribuito ai soci, anche se usato per coprire perdite. Gli acconti sui dividendi sono considerati distribuzioni. Per gli enti non commerciali, il riferimento è all’utile accantonato derivante dall’attività commerciale.
Inoltre, occorre effettuare gli investimenti rilevanti, i quali riguardano beni strumentali inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016 (Industria 4.0), oppure beni previsti dall’articolo 38 del DL n. 19/2024 (Transizione 5.0) purché acquisiti nell’ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.
I beni devono essere interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e tale interconnessione deve durare per almeno metà del periodo di sorveglianza previsto. Per i beni innovativi, oltre all’interconnessione, è necessario che il progetto consenta una riduzione dei consumi energetici:
- almeno del 3% per la struttura produttiva nazionale coinvolta, oppure
- almeno del 5% per i processi interessati, nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 e conclusi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo al 2024 (31 ottobre 2026).
Infine, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei particolari casi previsti dalla legge.
Decadenza
L’articolo 7 del decreto dispone che i soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa se:
- la quota di utile accantonata, al netto di quella eventualmente utilizzata per coprire perdite, viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- i beni strumentali oggetto dell’investimento vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa oppure trasferiti stabilmente a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Cumulo con altre agevolazioni
L’articolo 12 disciplina gli effetti del cumulo tra la riduzione dell’aliquota IRES e altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, quali, ad esempio, i crediti d’imposta collegati ai piani cc.dd. di “Transizione 4.0 e 5.0”.
In particolare, viene stabilito che il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES – identificabile con il valore che assume il decremento del “teorico” debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota di cui all’art 77 del TUIR spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti. Ciò significa che se un bene 4.0 è stato agevolato con un credito d’imposta del 20%, la riduzione dell’IRES può trovare applicazione soltanto sulla restante quota residua del 80%.
Si ipotizzi un investimento in un bene Industria 4.0 effettuato nel 2025:
- costo del bene 4.0: 2.000.000 euro
- credito d’imposta 4.0 (aliquota ipotizzata 20%): 400.000 euro
- quota di costo rimasta effettivamente a carico dell’impresa: 1.600.000 euro
L’impresa beneficia di un risparmio fiscale diretto pari a 400.000 euro.
IRES premiale
Supponendo che il reddito imponibile sia pari a 3.000.000 euro, l’imposta ordinaria sarebbe:
- IRES ordinaria: 24% x 3.000.000 = 720.000 euro
- IRES ridotta: 20% x 2.000.000 = 600.000 euro
- risparmio per IRES premiale: 120.000 euro
Cumulo delle agevolazioni
Il beneficio complessivo ammonta quindi a:
- credito d’imposta 4.0: 400.000 euro
- IRES premiale: 120.000 euro
- totale: 520.000 euro (pari al 26% del costo del bene, nei limiti del costo rimasto effettivamente a carico dell’impresa).
Per quanto concerne i crediti d’imposta, giova, inoltre, ricordare che l’art. 12 del D.M. 8 agosto 2025 dispone che restano ferme le regole di “cumulo” definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell’art. 1 comma 1059, legge 178/2020 e nell’art. 38 comma 18, del D.L. 19/2024, le quali richiedono di tener conto anche della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive” delle misure in esame.
Si stabilisce infine, che ai fini del monitoraggio di cui all’art. 17, comma 12, legge 30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.
Maxi-deduzione per le nuove assunzioni
Si segnala, infine, che nessuna specifica indicazione viene fornita con riferimento alla possibile cumulabilità dell’IRES premiale con la maxi-deduzione per le nuove assunzioni – introdotta inizialmente solo per l’anno solo 2024 dal D.lgs 216/2023 (e prorogata dalla legge di Bilancio 2025 dalla legge 207/2024 – per il triennio 2025-2027).
Tuttavia, nonostante l’assenza di previsioni in tal senso, dovrebbe essere possibile ritenere la cumulabilità dell’IRES premiale con la maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato (pari al 20% o al 30% in caso di assunzione di determinate categorie di lavoratori).
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