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La correzione degli errori contabili dopo il D.Lgs. n. 192/2025

Il D.Lgs. 192/2025 ridefinisce la disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, circoscrivendo l’efficacia automatica ai soli errori “non rilevanti” secondo OIC 29 e IAS 8 e imponendo stringenti limiti temporali. Il nuovo regime richiede che la correzione intervenga entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello dell’errore. Per i professionisti, la distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti diviene cruciale per la corretta gestione fiscale dei clienti.

Il nuovo impianto normativo: ambito oggettivo, requisiti soggettivi e limiti temporali

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025, introduce una significativa rivisitazione del trattamento fiscale degli errori contabili, intervenendo sull’articolo 83 del Tuir mediante l’inserimento del nuovo comma 1-ter e la contestuale soppressione del quarto e quinto periodo del comma 1 nella formulazione previgente. Il legislatore delegato, nel dare attuazione ai principi della legge delega n. 111/2023, ha optato per una decisa restrizione dell’ambito applicativo della disciplina semplificatoria che, nel triennio 2022-2024, aveva consentito di attribuire immediata rilevanza fiscale alle correzioni contabili senza distinzione alcuna tra errori rilevanti e non rilevanti.

Il rinnovato quadro normativo circoscrive il riconoscimento fiscale automatico ai soli errori contabili che risultino iscritti in bilancio come “non rilevanti” in applicazione delle regole dettate dal principio contabile nazionale OIC 29 ovvero dal principio contabile internazionale IAS 8. La Relazione illustrativa al decreto chiarisce espressamente che il nuovo regime abbraccia non soltanto gli errori di imputazione temporale, già contemplati dalla formulazione originaria della norma, ma si estende altresì agli errori che investono la qualificazione, la classificazione e la quantificazione degli elementi patrimoniali e reddituali. Tale ampliamento dell’ambito oggettivo recepisce gli orientamenti emersi nella prassi amministrativa, segnatamente nella risposta ad interpello n. 63 del 4 marzo 2025, ove l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto rilevanza fiscale anche alla correzione di errori di classificazione che avessero determinato una diversa imputazione temporale dei componenti reddituali.

Sul versante soggettivo, il decreto correttivo precisa che possono accedere al regime semplificato esclusivamente i soggetti che sottopongono “obbligatoriamente” il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti. L’inserimento dell’avverbio “obbligatoriamente” nel testo definitivo,...

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TAG Correzione Errori ContabiliD.Lgs. 192/2025OIC 29


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