
Con la Sentenza n. 27644/2025, la III Sezione della Corte di Cassazione ha statuito che nel reato di omesso versamento di IVA, la crisi di liquidità del debitore come conseguenza del mancato incasso dei crediti per inadempimento contrattuale non esclude la colpevolezza sotto il profilo psicologico, poiché l’obbligo di versamento dell’IVA non dipende dall’effettiva riscossione delle somme. È necessario dimostrare di aver adottato tutte le iniziative per pagare il tributo.
Premessa
Dalla entrata in vigore della legge che ha introdotto nel nostro ordinamento le fattispecie di reato relative al mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’omesso pagamento delle ritenute certificata, si è posto il problema della rilevanza e dell’incidenza della situazione di crisi aziendale sulle condotte illecite suddette. In particolare, si è analizzata la problematica circa l’incidenza della crisi aziendale in ordine alla valenza scriminante delle condotte penalmente rilevanti e in ottica di incidenza di tale circostanza sugli elementi di fattispecie delle ipotesi delittuose suddette. La Corte di Cassazione ha analizzato in più occasioni l’eventuale valenza scriminante della crisi d’impresa considerando la struttura del reato in ordine alle condotte di evasione d’iva di cui all’art. 10 ter e del reato di omesso versamento delle ritenute certificate ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Al fine di approfondire l’ultimo approdo giurisprudenziale, volto ad escludere la valenza scriminante della situazione di crisi, è necessario preliminarmente considerare sinteticamente gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie predette ed effettuare la suddetta valutazione per ciascuna ipotesi delittuosa.
Il reato di omesso versamento dell’IVA
Il delitto di cui all’articolo 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 si configura nel momento in cui il soggetto agente non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione. Il soggetto attivo è il contribuente e la condotta può essere compiuta da chiunque non essendo un reato proprio in senso esclusivo. Mentre, la condotta materiale consiste nel mancato versamento dell’imposta suddetta nei termini perentori e l’elemento psicologico del reato è il dolo generico. Infatti, basta la consapevolezza e volizione di non versare le imposte e non è necessario che il soggetto attivo agisca per un fine determinato. Dalla natura di reato a dolo generico si desumono determinanti conclusioni in ordine alla natura scriminante della crisi aziendale come eccezione.
L’ipotesi scriminante come eccezione della crisi d’impresa
La problematica della crisi d’impresa e l’incidenza sul reato di evasione dell’IVA in Italia si presenta con due dimensioni principali: il recupero dell’IVA già versata su crediti inesigibili e la responsabilità penale per omesso versamento. I recenti interventi normativi e giurisprudenziali delineano principi distinti e condizioni operative precise.
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