L’articolo 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 permette all’Amministrazione finanziaria di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. Tale disposizione si applica sia ai casi interposizione fittizia sia ai casi di interposizione reale.
Imputazione dei redditi nei casi di interposizione
L’articolo 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.
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TAG diritto tributarioInterposizione FittiziaInterposizione Reale
