
L’articolo 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 permette all’Amministrazione finanziaria di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. Tale disposizione si applica sia ai casi interposizione fittizia sia ai casi di interposizione reale.
Imputazione dei redditi nei casi di interposizione
L’articolo 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni
TAG diritto tributarioInterposizione FittiziaInterposizione Reale